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Ordinanza — n. 9646/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9646/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 12 gennaio 2018 del Tribunale di Siracusa nei confronti di Corrado Scala in relazione al reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, concessa l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110-648 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, concessa l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.

Parole chiave

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esame di cassazione domanda di ricusazione cognizione del ricorso per cassazione ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
* In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di SCALA CORRADO nato ad AVOLA il 17/10/1971 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 12 gennaio 2018 del Tribunale di Siracusa nei confronti di Corrado Scala in relazione al reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, concessa l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con riserva di successiva specificazione dei motivi.

3. Il ricorso è inammissibile. * In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Né, peraltro, è stata poi sciolta la riserva, con indicazione degli effettivi profili di censura.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore