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Ordinanza — n. 9645/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived liability reasons and sentencing determinations under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were either previously waived or fell outside the scope of admissible complaints. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentence based on a negotiated penalty agreement, arguing violations of law and flaws in reasoning. The court held that appeals against sentences formed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are only admissible if they concern the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding grievances about waived reasons or sentencing determinations not constituting illegal sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences formed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only when alleging defects regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, while grievances concerning waived reasons or sentencing determinations not constituting illegal sanctions are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility negotiated penalty agreement waived liability reasons sentencing determination review Code of Criminal Procedure motivi di cassazione punibilità sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - Mariniello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/10/1957 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

3. Si tratta di ricorso inammissibile. Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 febbraio 2024.