Ordinanza — n. 9644/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. Giuseppe Protopapa ha dedotto vizi di legge derivanti dalla mancato esame della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza delle condizioni della pronuncia ex art. 129 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p.: invero, lungi dal sostenere l'errata qualificazione, si lamenta l'omessa motivazione sul punto ciò che si risolve in un vizio motivazionale non consentito dalla disposizione citata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9644/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. Giuseppe Protopapa ha dedotto vizi di legge derivanti dalla mancato esame della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza delle condizioni della pronuncia ex art. 129 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p.: invero, lungi dal sostenere l'errata qualificazione, si lamenta l'omessa motivazione sul punto ciò che si risolve in un vizio motivazionale non consentito dalla disposizione citata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTOPAPA GIUSEPPE nato a GALLIPOLI il 09/06/1976 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. Giuseppe Protopapa ha dedotto vizi di legge derivanti dalla mancato esame della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza delle condizioni della pronuncia ex art. 129 c.p.p..
2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p.: invero, lungi dal sostenere l'errata qualificazione, si lamenta l'omessa motivazione sul punto ciò che si risolve in un vizio motivazionale non consentito dalla disposizione citata.
3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ronna,19 febbrai1p 2024 Il Con igliere est. Il Presidente Fran sco Fiori DEPOSJTATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL L'6 MAR.