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Ordinanza — n. 9643/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9643/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 22 dicembre 2022 del Gup del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Nicola D'Alterio in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9643/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso materiale di reati revisione della sentenza penale allegazione motivata ricorso straordinario per nullità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'ALTERIO NICOLA nato a NAPOLI il 02/07/1982 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 22 dicembre 2022 del Gup del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Nicola D'Alterio in relazione al reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, confermando nel resto.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in merito alle doglianze avanzate dalla difesa nell'atto di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 202