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Ordinanza — n. 9642/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction under plea agreement due to waived mitigation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that grievances regarding waived mitigation grounds cannot be raised in cassation. The appellants argued for recognition of damage compensation as a mitigating factor, but the court held that only specific issues regarding the plea agreement's formation and content are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under plea agreement provisions are inadmissible if they concern waived grounds or sentencing determinations not challenging the sanction's legality.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived mitigation grounds cassation inadmissibility procedural costs sentencing reduction ricorso per risarcimento danni condono delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio delle ricorrenti sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio delle ricorrenti sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - Mariniello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROTENUTO LUCIA nato a CERCOLA il 02/02/1983 MANCINELLI CARMELA nato a NAPOLI il 19/05/1960 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio delle ricorrenti sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle ricorrenti che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

3. Si tratta di ricorso inammissibile. Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 febbraio 2024 L'esten