Cassation appeal dismissed for lack of standing as defendant personally signed without lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition without a lawyer, violating the requirement for legal representation. The appellant argued that an authenticated signature by a specialist lawyer should suffice, but the court rejected this based on established precedent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the defendant without a lawyer, even if the signature is authenticated by a specialist, as personal filing without representation violates the statutory requirement for legal standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE FRANCESCO PIO nato a ACERRA il 06/09/2004 avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata applicava ad Pio Francesco Cerbone la pena concordata per il reato di truffa aggravata.
2. Avverso tale sentenza, in data 11 dicembre 2023 proponeva ricorso per cassazione, personalmente, Francesco Pio Cerbone difensore che deduceva: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si Riafferma peraltro che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024.