Cassation appeal dismissed as inadmissible for contesting legal qualification in a settlement agreement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the legal qualification of conduct within a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the act should be classified as theft rather than robbery to avoid prosecution, but the defense had previously waived such grounds. The court ruled that parties' agreement to settle implies a waiver of all further grievances, except for illegal sentencing, thereby barring this specific challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure entails a waiver of all grievances regarding the legal qualification of the facts, making subsequent appeals on such grounds inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURRANI RODRIK nato il 01/03/1989 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano preso atto della rinuncia da parte del ricorrente dei motivi sulla responsabilità è ritenuta congrua la pena proposta ai sensi dell'articolo 599- bis cod. proc. pen, applicava allo stesso la pena concordata per i reati contestati.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, che non avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie della rapina, bensì in quella del furto, il che avrebbe condotto al proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità.
3. Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. contestando la qualificazione giuridica della condotta. Il collegio riafferma: (a)che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo:
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); (b) che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio