Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for appeal in settlement agreement cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it relied on grounds not permitted under the law regarding settlement agreements. The appellant challenged the appellate court's penalty reduction and the omission of acquittal conditions, arguing a lack of motivation. The court ruled that since the appellant had waived specific appeal reasons, only those strictly related to the formation of the settlement's consent are admissible, rendering the current complaints invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, only grounds concerning the party's will to settle, the prosecutor's consent, and the divergent ruling are admissible; complaints regarding waived reasons or omitted acquittal conditions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di DEMETRIO ROBERTO nato a NOVI LIGURE il 18/07/1977 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 24 febbraio 2022 del Tribunale di Torino nei confronti di Roberto Demetrio in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., su concorde richiesta delle parti, dichiarati inammissibili gli altri motivi di gravame e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminato la pena per il suddetto delitto, eliminando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto.
2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena e l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). La pena irrogata dalla Corte, peraltro, è esattamente quella concordata tra le parti.
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2024 Il Consigliere este