Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they claim omitted acquittal assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense lawyers inadmissible de plano. The appellants argued that the trial judge violated the law by failing to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are barred by Article 448, paragraph 2-bis, as they do not meet the threshold for admissibility regarding plea bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences alleging omitted assessment of acquittal conditions are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOUDABBIR FADWA CUI 063FNRS nato il 20/01/2005 BAAUNI LOUAY CUI 062EGRP nato il 05/03/2003 avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati a loro ascritti.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati che, con due ricorsi distinti, deducevano violazione di legge (artt. 129 cod. porc. pen. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione sia con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio (per Moudabbir Fadwa) che per la responsabilità (per Baauni Louay).
3. I ricorsi non superano la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024.