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Ordinanza — n. 9635/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against GIP order regarding removal of third-party liability references in criminal association cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Antonino and Carmine Garramone inadmissible because the challenged GIP order was not subject to cassation review. The appellants argued that the judge failed to consider their request to remove references to their involvement in a criminal association under Article 115-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such orders are only appealable to the President of the Tribunal, not to the Supreme Court, rendering the cassation appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 115-bis cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: Appeals against GIP orders regarding the removal of third-party liability references in criminal association cases are inadmissible to the Court of Cassation as they fall under opposition to the Tribunal President.

Parole chiave

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criminal association third party liability GIP order procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure motivi di cassazione procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 115-bis cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta presentata da Antonino Garramone e Carmine Garramone ai sensi dell'art. 115-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere la rimozione dall'ordinanza n.
Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 115-bis, comma 4 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta presentata da Antonino Garramone e Carmine Garramone ai sensi dell'art. 115-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 115-bis cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta presentata da Antonino Garramone e Carmine Garramone ai sensi dell'art. 115-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere la rimozione dall'ordinanza n.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di GARRAMONE ANTONINO nato a MELILLI il 01/01/1961 GARRAMONE CARMINE nato a POTENZA il 25/03/1970 avverso il decreto del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta presentata da Antonino Garramone e Carmine Garramone ai sensi dell'art. 115-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere la rimozione dall'ordinanza n. 130/2021, di applicazione nei confronti di terzi soggetti della misura cautelare, di ogni riferimento a responsabilità o coinvolgimenti delle parti istanti in ipotesi di associazione criminosa.

2. Ricorrono per cassazione Antonino Garramone e Carmine Garramone, con un unico motivo di ricorso con cui lamentano la violazione di legge, in relazione all'art. 115-bis cod. proc. pen., e la mera apparenza della motivazione, poiché il Giudice non avrebbe tenuto conto delle considerazioni espresse nell'istanza.

3. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), perché il provvedimento non è impugnabile in questa sede (ma, nel caso, suscettibile al più di opposizione al presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen.). Può osservarsi, peraltro, come, nonostante l'intestazione del motivo riporti, tra i vari profili di censura, anche l'asserita abnormità dell'atto, non venga poi minimamente in contestazione l'esistenza del potere di provvedere, accogliendo o rigettando l'istanza, indubitabilmente costituito in capo al Giudice, ma ci si dolga soltanto delle modalità del suo esercizio e degli esiti conseguenti.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 202