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Sentenza — n. 9632/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the client's prior withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously withdrawn the complaint on January 11, 2024. Although the appellant argued that the lower court erred in applying pre-trial detention measures, the withdrawal rendered the legal challenge moot. Consequently, the court ruled that the appeal lacked interest and did not order the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible due to a subsequent withdrawal of the complaint by the appellant does not constitute a hypothetical loss for the appellant, thereby exempting them from the payment of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of complaint procedural costs exemption lack of interest pre-trial detention review remissione della pena fermo di breve durata pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
(Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio
272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BELFIORE FRANCESCO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso l'ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l'appello interposto da Francesco Belfiore avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 2 ottobre 2023, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione Francesco Belfiore, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), dal momento che era stato condannato in primo grado a pena non superiore a tre anni di modo che la misura intramuraria non risultava più applicabile. Esulerebbe poi da quanto devoluto alla competenza del Tribunale del Riesame la supposta inidoneità del domicilio.

3. Il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dalla parte personalmente 1'11 gennaio 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - di modo che non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento, né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'8 febbraio 2024 Il Consigliere estensor