Cassation appeal dismissed for lack of standing under Art. 613 c.p.p. due to unauthenticated lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner lacked legal standing to file it personally. Although the defendant's signature was authenticated by a lawyer, the court held that personal filing by an unrepresented defendant remains prohibited under the amended Art. 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal filed personally by an accused without a lawyer's intervention is inadmissible, even if the signature is authenticated by a lawyer, as the law strictly requires representation for such filings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUIU PERICLE nato il 10/12/1989 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Venezia confermava la responsabilità del ricorrente per i reati allo stesso contestati.
2. Avverso tale sentenza, in data 17 aprile 2023 proponeva ricorso per cassazione personalmente Pericle Puiu, che deduceva:
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si riafferma, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221-01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024 L'estensore Il