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Sentenza — n. 9629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and improper merit-based arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's primary interest regarding bail was already satisfied by a subsequent lighter measure. The defense argued that photographic evidence was unusable and that the detention order lacked logical motivation, but the Court found these to be merit-based issues improperly raised. Consequently, the appeal was rejected for being generic and repetitive, resulting in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks interest due to a subsequent mitigating measure or if the grounds constitute a mere repetition of merit-based arguments already resolved.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of legal interest merit-based arguments custodial measure substitution procedural fine atto sessuale con un detenuto perseguimento penale per truffa precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 191 c.p.p.
Art. 23 comma 8 d. Igs. n.137/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APREA PASQUALE nato a NAPOLI il 09/06/2003 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Potenza ha annullato l'ordinanza del g.i.p. di Potenza del 19 settembre 2023 pronunciata nei confronti di Pasquale Aprea, in relazione a due dei tre episodi di truffa aggravata contestatigli, confermando l'ulteriore contestazione e la misura custodiale applicata.

2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale lucano, la difesa lamenta (1) illogicità e contraddittorietà motivazionale in ordine all'origine dei fotogrammi che rappresenterebbero l'imputato all'interno del condominio della persona offesa, con conseguente inutilizzabilità del materiale, nonché (2) vizio motivazionale in ordine alla attualità delle esigenze cautelari ed al rischio di recidiva, tali da giustificare la custodia cautelare in carcere.

3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte prende atto innanzi tutto atto della sopravvenuta carenza di interesse dell'imputato in relazione al secondo motivo di impugnazione con cui viene dedotto vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e pericolo di reiterazione tali da giustificare 'quale unica misura applicabile quella della custodia cautelare in carcere. Invero, con decisione pervenuta in limine d'udienza, la misura originaria è stata sostituita con misura mitiore non custodiale con conseguente liberazione dell'imputato che ha visto soddisfatto per questa via il proprio interesse primario.

2. In relazione al primo profilo, se ne rileva la manifesta infondatezza trattandosi di riproposizione non consentita in questa sede di questioni di merito e non di legittimità. Già alla lettura della rubrica si rileva che la contestazione concerne la logicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, che è cosa diversa dalla manifesta illogicità, unico parametro valutabile (oltre alla contraddittorietà ed alla mancanza della motivazione) della triade indicata dall'art. 606 lett.

e) c.p.p.. Né la lettura del motivo riporta la doglianza nel binario della critica di legittimità, limitandosi il ricorrente a lamentare confusamente illogicità e contraddittorietà (con cosa?) motivazionale con conseguente inutilizzabilità (perché?) della documentazione fotografica acquisita. Si tratta, all'evidenza, della riproposizione della questione risolta correttamente alle pg. 6 e 7 del provvedimento impugnato, con citazione giurisprudenziale non contestata nel motivo di ricorso. Il motivo di ricorso nemmeno indica quale sia la norma da cui discenderebbe l'inutilizzabilità del materiale fotografico acquisito, nei termini dell'art.191 c.p.p.. Il motivo risulta pertanto anche generico, non essendosi affatto confrontato con la motivazione della decisione impugnata.

2. Da quanto precede discende l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R