Italian Court dismisses appeal for theft due to procedural inadmissibility and late complaint filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were not raised during the appellate proceedings. The defendant argued that the theft began when rent was missed in 2015, but the court found the criminal act started only upon the car's return in 2015. Consequently, the complaint filed in 2016 was timely, and the statute of limitations had not expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds were not raised in lower courts, and the statute of limitations cannot be invoked retroactively to invalidate a timely complaint.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LORÈ GIUSEPPE nato a BRINDISI il 16/04/1972 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 novembre 2017 dal Tribunale di Brindisi nei confronti di Giuseppe Lorè, per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 157ss e 646 cod. pen. Da un lato, infatti, i giudici di appello affermano correttamente che il delitto si consuma con l'interversione del possesso e, dall'altro, omettono però di considerare che già dal 30 aprile 2015 non si era provveduto al versamento del primo canone mensile (evento da cui conseguirebbe, per clausola risolutiva espressa, l'obbligo di restituzione del veicolo). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione di legge, eccependo la tardività della querela, presentata solo il 3 febbraio 2016.
3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di impugnazione non sono stati dedotti in appello, né, per quanto consta, in sede di discussione, e risultano in ogni caso manifestamente infondati sulla base dei fatti come pacificamente delineati nelle due sentenze di merito. La società di noleggio ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva contrattualmente prevista, intimando la restituzione immediata del veicolo, con lettera raccomandata ricevuta il 22 dicembre 2015 (p. 1). Il dies a quo, sia per il termine per proporre querela, sia per il computo della prescrizione, coincide dunque con la prima condotta consapevolmente appropriativa (individuata, sulla base del favor rei, nella mancata restituzione de veicolo, a partire dal giorno stesso in cui l'atto recettizio suddetto è stato ricevuto, attivando in tal modo l'obbligo restitutorio) e non può essere retrodatato sino all'iniziale omesso pagamento delle rate, inadempimento di mero rilievo civilistico.
La querela, secondo lo stesso ricorrente, è stata presentata il successivo 3 febbraio 2016, e quindi ampiamente entro il termine di cui all'art. 124 cod. pen. La prescrizione, peraltro invocata in termini del tutto generici, sarebbe maturata, tenuto conto dei periodi di sospensione (non contestati dal ricorrente), solo successivamente alla pronuncia di appello, il 22 giugno 2023.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La conseguente inidoneità del ricorso a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto "giudicato sostanziale", preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., le cause di non punibilità, quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531;
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2024 I