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Sentenza — n. 9621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on sentencing calculation but dismisses appeal on fraud presumption due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Francesco Ruberto's appeal, annulling the appellate court's sentence regarding the calculation of the penalty due to manifest violations of sentencing rules. While the court rejected the claim that the presumption of complicity in the underlying fraud was insufficiently motivated, it found the sentencing progression mathematically incoherent and legally flawed. Consequently, the judgment was remitted for a new trial on the specific issue of sentencing dosage.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis, 62-bis, 65, 624 c.p.; While the presumption of non-complicity in the underlying offense requires no positive proof of absence, the appellate court must strictly adhere to codified sentencing rules, and any manifest incoherence in the calculation of the penalty mandates annulment and remittal for a new judgment on the sanctioning treatment.

Parole chiave

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presumption of innocence sentencing dosage manifest violation remittal for retrial underlying offense codicic rules irrevocability of liability abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis, 3rd comma, c.p.
Con il secondo motivo, si eccepisce la mancata riduzione per le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute in primo grado (e in quella sede riconosciute equivalenti alla recidiva contestata e poi esclusa in appello), dopo la riduzione per l'attenuante interna di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 62-bis, c.p.
pen., in luogo della diminuzione sino a un terzo ex art. 62-bis cod.
Art. 65, 3rd comma, c.p.
La macroscopica incoerenza del percorso giustificativo in tema di dosimetria della pena con i criteri di computo fissati dall'art. 65, terzo comma, cod.
Art. 624, c.p.p.
Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod.
art. 648-bis cod. pen
Con il secondo motivo, si eccepisce la mancata riduzione per le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute in primo grado (e in quella sede riconosciute equivalenti alla recidiva contestata e poi esclusa in appello), dopo la riduzione per l'attenuante interna di cui all'art. 648-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen., in luogo della diminuzione sino a un terzo ex art. 62-bis cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
Una deroga a questa regola di giudizio, con necessità della prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, può darsi solo quando costui deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile, e ciò non è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli
277594; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RUBERTO FRANCESCO nato a TORTONA il 24/10/1964 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. ALEXIA CELLERINO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi, ai motivi nuovi e alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 12 maggio 2021 dal Tribunale di Alessandria, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a Francesco Ruberto, per i reati di cui agli artt. 110-648-bis e 648-bis cod. pen., confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Ruberto, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla commissione da parte dell'imputato del delitto presupposto di frode informatica, negata dalla Corte subalpina con motivazione insufficiente e viceversa comprovata, secondo la difesa, da plurime emergenze istruttorie (quanto al capo 1, predisposizione di bolla di trasporto e fattura, testimonianza della segretaria Quaglia, pregresso rapporto di conoscenza con l'asserito complice Sasu; quanto al capo 2, la messinscena e la documentazione della compravendita nel proprio capannone). 2.2.

Con il secondo motivo, si eccepisce la mancata riduzione per le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute in primo grado (e in quella sede riconosciute equivalenti alla recidiva contestata e poi esclusa in appello), dopo la riduzione per l'attenuante interna di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2.3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali contesta il provvedimento di correzione di errore materiale in data 14 novembre 2023. Sono state depositate altresì memorie di replica alla requisitoria scritta anticipata dal Procuratore generale.

3. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo ed è inammissibile nel resto.

4. Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo al contrario sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955). Una deroga a questa regola di giudizio, con necessità della prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, può darsi solo quando costui deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile, e ciò non è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983). La Corte di appello, coerentemente con tali principi di diritto, offre adeguata motivazione sul punto alle pp. 12-13.

5. Quanto invece al computo della pena, rideterminata ex novo in secondo grado, i giudici di appello sono caduti in una manifesta violazione delle regole codicistiche: fissata la pena base a quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 7.500 di multa, dopo la prima riduzione a tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa ai sensi dell'art. 648-bis, terzo (oggi quarto) comma, cod. pen., in luogo della diminuzione sino a un terzo ex art. 62-bis cod. pen. vi è poi invece un incongruo aumento della reclusione a quattro anni e un'irrituale riduzione della multa sino a euro 500.

Segue infine l'aumento a titolo di continuazione. La macroscopica incoerenza del percorso giustificativo in tema di dosimetria della pena con i criteri di computo fissati dall'art. 65, terzo comma, cod. pen., da cui resta travolta anche l'ordinanza di correzione (peraltro pronunciata de plano e 2 yj dopo il deposito del ricorso per cassazione), impone l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte subalpina che procederà a nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso 1'8 febbraio