Cassation court annuls appeal judgment denying probation due to insufficient reasoning on statutory conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the denial of probation, remanding the case for a new decision. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate statutory requirements after the sentence was reduced due to prescription. The court found the appeal judgment insufficiently reasoned, as it relied on general formulas without concretely examining the conditions for granting probation under the relevant penal code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 cod. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: A judgment denying probation must provide concrete reasoning verifying statutory conditions; reliance on stylistic formulas without specific analysis constitutes a defect of motivation requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSO SALVATORE nato a GROTTERIA il 10/08/1971 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIOCALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di Salvatore Commisso per il reato previsto dall'art. 648-bis comma 4, cod. pen. e dichiarava prescritto il reato previsto dall'articolo 483 cod. pen.; riteneva non concedibile la sospensione condizionale della pena stante il precedente, vantato e tenuto conto delle concrete modalità della condotta in giudizio, ritenuta di particolare gravità.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 164 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe valutato le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; si deduceva che alla dichiarazione di prescrizione per il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. era conseguita una rideterminazione della pena compatibile con la concessione del beneficio; si riteneva comunque che le valutazioni in ordine alla assenza dei presupposti per la sua concessione fossero manifestamente illogiche, in quanto non era stato considerato che il precedente vantato era relativo ad un delitto risalente al 2012 per il quale era avvenuta riabilitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 collegio rileva un difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. Dall'analisi della progressione del processuale emerge infatti che il primo giudice aveva denegato il beneficio rilevando la ostatività della precedente condanna che, cumulata con quella inflitta nel presente giudizio, superava la soglia prevista dall'art. 164, ultimo comma cod. pen.. In grado d'appello la pena inflitta per i reati in giudizio veniva ridotta e rideterminata nella misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, in ragione dell'estinzione per prescrizione del reato descritto al capo 2) di imputazione.
Tale ridimensionamento della pena consentiva, in astratto, di valutare la concedibilità della sospensione condizionale, dato che il cumulo delle pene inflitte al ricorrente era inferiori ai due anni. La Corte di appello, ciononostante, confermava il diniego del beneficio, ritenendo ostativi sia il precedente vantato che le concrete modalità della condotta (pag. 10 della sentenza impugnata).Si tratta di una motivazione insufficiente, in quanto fondata su formule di stile, senza l'esame in concreto della sussistenza delle condizioni per riconoscere il beneficio: sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Si rimarca che, essendo l'impugnazione limitata solo al tema della sospensione condizionale della pena, l'accertamento sulla responsabilità risulta definitivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024 L'es