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Sentenza — n. 9617/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest when seeking only a worse legal qualification without new facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked a concrete legal interest. The appellant argued that reclassifying the crime from 'arbitrary exercise of rights' to 'extortion' was necessary, but failed to demonstrate any specific benefit from the harsher charge. The court ruled that merely seeking a formal change in legal qualification without altering the factual context or providing a concrete interest violates procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks only a change in the legal qualification of the facts without affecting the operative part, as the interest in such an appeal must be concrete and relevant, not merely based on a desire for formal application of the law.

Parole chiave

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lack of concrete interest inadmissible cassation appeal legal qualification change procedural admissibility arbitrary exercise of rights extortion reclassification procedural costs garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., 629 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 393 cod. pen.
La Corte d'appello di Palermo confermava la responsabilità di Giuseppe Spampinato per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen., così qualificando l'originaria contestazione inquadrata originariamente come tentata estorsione.
Art. 495 cod. pen.
(Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art.
Art. 496 cod. pen.
pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo:
art. 393 cod. pen
La Corte d'appello di Palermo confermava la responsabilità di Giuseppe Spampinato per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen., così qualificando l'originaria contestazione inquadrata originariamente come tentata estorsione.
art. 581 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., 629 cod.
art. 495 cod. pen
(Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art.
art. 496 cod. pen
pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo:
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio
Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv.
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaría
270246 - 01; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaría, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 26/11/1980 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dei di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo confermava la responsabilità di Giuseppe Spampinato per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen., così qualificando l'originaria contestazione inquadrata originariamente come tentata estorsione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., 629 cod. pen.) in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: i canoni mensili di locazione che Spampinato aveva richiesto a Giuseppa Fazio facevano riferimento ad un contratto tra Farruggio Giuseppe e Giardina Diego; deceduto Farruggio Giuseppe il versamento del canone veniva effettuato tramite bonifici in favore delle nipoti del defunto Farruggio. Dato che Spampinato era il cognato delle titolari del diritto di credito, la sua condotta non avrebbe potuto integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché il suo interesse non corrispondeva esattamente a quello oggetto della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico al titolare del diritto di credito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non è ammissibile in quanto non sorretto da alcun concreto interesse. 1.1. Il collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo:

Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246 - 01; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaría, Rv. 275953 - 02). 1.2. nel caso in esame il ricorrente instava per una qualificazione deteriore del fatto a lui contestato (estorsione invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni) senza indicare quale fosse il suo interesse alla nuova qualifica. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 20