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Sentenza — n. 9616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to failure to notify defendants at elected domicile, ruling notification to lawyer's PEC invalid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment because the defendants were not properly notified of the appeal citation. Although the defendants had elected their residence in Prato as their domicile for service, the court served the document at the defense lawyer's PEC address, which the court deemed invalid. The court held this constituted a general nullity of intermediate regime, allowing the appeal to be raised within the statutory limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4 c.p.p.; Art. 182 cod. proc. pen.: Notification to a defense lawyer's PEC address is invalid when the defendant has elected a different domicile, constituting a general nullity of intermediate regime.

Parole chiave

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nullity of intermediate regime domicile for service PEC notification validity statutory limitation period general nullity appeal citation elected domicile decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4 c.p.p.
1/4, mentre la notifica del decreto di citazione in appello avveniva, in assenza dei presupposti, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., presso l'indirizzo PEC del difensore di fiducia: avv.
Art. 182 cod. proc. pen.
Diego Ca pa no; ritenuto che ricorre nel caso di specie una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez.
art. 161 c.p
1/4, mentre la notifica del decreto di citazione in appello avveniva, in assenza dei presupposti, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., presso l'indirizzo PEC del difensore di fiducia: avv.
art. 182 cod. proc. pen
Diego Ca pa no; ritenuto che ricorre nel caso di specie una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018
(Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv.
Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santangelo Angelina nata a Palma di Montechiaro il 2/8/1969 Santoro Attilio nato a Avellino il 28/10/1973 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 2/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore di Santangelo Angelina e Santoro Attilio, avv. Emilio Martini ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale Santangelo Angelina e Santoro Attilio denunciano il vizio di violazione di legge processuale per non essere stato loro notificato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, presso il domicilio eletto e per l'omessa risposta della Corte di appello in merito a detta eccezione sollevata con le conclusioni, è fondato. Considerato, infatti, che in calce all'atto di appello del 27/1/2023, gli imputati avevano dichiarato di eleggere domicilio, ai fini delle notifiche, presso la loro residenza in Prato via di Gabbiana n. 1/4, mentre la notifica del decreto di citazione in appello avveniva, in assenza dei presupposti, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., presso l'indirizzo PEC del difensore di fiducia: avv.

Diego Ca pa no; ritenuto che ricorre nel caso di specie una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183; Sez. 5,n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810); considerato che l'eccezione era stata ritualmente sollevata dal difensore nelle conclusioni rassegnate in vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 23 bis L. 176/2020, del 2/10/2023, senza che la Corte di merito decidesse sul punto; considerato che l'accoglimento del primo motivo dispiega effetto assorbente rispetto ai successivi;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Roma, 2/2/2024 Il Consigliere estensore Il Presldente Lucia Aielli Sergio jBelani DEPOWATO IN CANCELLARIA ECONDA SEZION