Cassation annuls appeal judgment for violating defense rights due to failure to hold oral hearing after request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal for violating the defendant's right to defense. Rigano Natale argued that the appellate court improperly used written procedures despite a timely request for an oral hearing on November 3, 2022. The court held that under pandemic emergency rules, such a request mandates an oral trial, and failure to comply results in a general nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; nel giudizio di appello, se una parte richiede la discussione orale, la corte deve procedere con rito orale, altrimenti si determina nullità generale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rigano Natale nato a Messina il 17/9/1981 avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 16/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata letta la memoria difensiva dell'avv. Carmelo Torre Barbera per Rigano Natale
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale Rigano Natale eccepisce la nullità del giudizio di appello per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost. in relazione all'art. 178 lett. c.) c.p.p., dovuto al fatto che, nonostante la richiesta di trattazione orale tempestivamente proposta in data 3/11/2022 per l'udienza del 16/12/2022, la Corte di appello ha proceduto con le forme del rito cartolare, è fondato dovendosi in proposito richiamare il principio statuito da questa Corte secondo il quale " nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750;
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021,Rv. 282172); considerato che il carattere assorbente del primo motivo esonera la Corte dal vaglio dei due motivi successivi, relativi alla asserita mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed alla mancata assunzione di prova decisiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso . Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Lucia Aielli Ser ltrani DEPOSFATO !N CANCELLARIA SECONDA SEZiON