Italian Supreme Court dismisses appeal due to defendant's absence, ordering retrial for procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal due to a procedural nullity. The defendant argued the trial was invalid because the court proceeded while he was detained elsewhere and unable to appear. The court found this argument valid, noting the appellate court knew of his detention status but failed to order his translation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. C) c.p.p.; The court must ensure the defendant's presence; proceeding in their absence constitutes a nullity requiring retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: El Khairi Abderrahman nato in Marocco il 20/7/1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 7/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 5, co. 8 bis, D.L.vo 286/98, 648, 477, 482, 469 c.p., eliminando la misura di sicurezza. Considerato che avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, co.1, lett. C) c.p.p., per avere la Corte di merito proceduto in assenza dell'imputato, limitandosi a controllare la regolarità delle notifiche senza considerare che l'imputato a quella data (7/12/2022), risultava impedito a comparire in quanto detenuto per altra causa, circostanza questa nota alla Corte di appello che ne dava atto nell'intestazione della sentenza stessa.
Ritenuto che detto motivo è fondato risultando dagli atti che la Corte di appello era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato per cui occorreva disporne la traduzione ( Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deliberato il 26/1/2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Lucia Aielli Sergiq Beltr Aulet EPONTATO IN CANCELLARIA CONDA SEZIONE PENALE Ar6