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Sentenza — n. 9614/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to defendant's absence, ordering retrial for procedural nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal due to a procedural nullity. The defendant argued the trial was invalid because the court proceeded while he was detained elsewhere and unable to appear. The court found this argument valid, noting the appellate court knew of his detention status but failed to order his translation.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. C) c.p.p.; The court must ensure the defendant's presence; proceeding in their absence constitutes a nullity requiring retrial.

Parole chiave

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procedural nullity defendant absence translation order detention status retrial without remittal obbligo di comparizione all'udienza corrispondenza con il difensore domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. C) c.p.p.
Considerato che avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, co.1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021
Ritenuto che detto motivo è fondato risultando dagli atti che la Corte di appello era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato per cui occorreva disporne la traduzione ( Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: El Khairi Abderrahman nato in Marocco il 20/7/1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 7/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 5, co. 8 bis, D.L.vo 286/98, 648, 477, 482, 469 c.p., eliminando la misura di sicurezza. Considerato che avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, co.1, lett. C) c.p.p., per avere la Corte di merito proceduto in assenza dell'imputato, limitandosi a controllare la regolarità delle notifiche senza considerare che l'imputato a quella data (7/12/2022), risultava impedito a comparire in quanto detenuto per altra causa, circostanza questa nota alla Corte di appello che ne dava atto nell'intestazione della sentenza stessa.

Ritenuto che detto motivo è fondato risultando dagli atti che la Corte di appello era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato per cui occorreva disporne la traduzione ( Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l'ulteriore corso. Così deliberato il 26/1/2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Lucia Aielli Sergiq Beltr Aulet EPONTATO IN CANCELLARIA CONDA SEZIONE PENALE Ar6