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Sentenza — n. 9611/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to order new hearing on public utility work program availability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding the revocation of Giraldi Angelo's public utility work sentence. The appellant argued the lower court incorrectly rejected the request for a new hearing to verify the existence of a work program, violating procedural norms. The court held that the appellate judge must fill this procedural gap by ordering a new hearing to assess the program's availability before applying the substitute penalty.

Regesto Legislator

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Art. 56-bis L. n. 689/1981; Art. 545-bis c.p.p.: When a lower court omits to order a new hearing to verify the existence of a work program for substitute penalties, the appellate judgment is annulled with remittal to allow the judge to verify the legal prerequisites.

Parole chiave

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substitute penalties public utility work procedural gap new hearing order appellate review program availability remittal for new trial esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 56-bis of Law n. 689/1981
Violazione di legge in relazione all'art. 56-bis della I.
Art. 545-bis of the Code of Criminal Procedure
689 del 1981, nonché violazione di norme processuali in relazione all'art. 545-bis cod.
Art. 53 of Law n. 681/1989
dispone che "il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
Art. 58 of Law n. 681/1989
Art. 59 of Law n. 681/1989
Violazione di norme processuali in relazione agli art. 591 e 581 cod.
Art. 95 of D.Lgs. n. 150/2022
pen.; con i motivi nuovi era stata richiesta in via subordinata la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, richiamando la disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs.
art. 629 cod. pen
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 23/02/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 02/02/2021 con la quale Giraldi Angelo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 629 cod. pen.).
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Giraldi Angelo ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 545-bis cod. pen
689 del 1981, nonché violazione di norme processuali in relazione all'art. 545-bis cod. pen.; con i motivi nuovi era stata richiesta in via subordinata la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, richiamando la disciplina transitoria di cui all'art.
art. 545-bis cod. proc. pen
L'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo
Ovviamente quando il giudice, per i precedenti penali dell'imputato, consideri la pena sostitutiva richiesta non idonea alla rieducazione del condannato non è tenuto a compiere ulteriori accertamenti e dunque a valutare sia le condizioni economiche e patrimoniali (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIRALDI ANGELO NATO A MONTECICCARDO IL 22/06/1952 avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. CINZIA FELICI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 23/12/2023.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 23/02/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 02/02/2021 con la quale Giraldi Angelo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 629 cod. pen.).

2. Giraldi Angelo ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Violazione di norme processuali in relazione agli art. 591 e 581 cod. proc. pen.; l'appello principale non poteva essere ritenuto generico e, dunque, inammissibile. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 56-bis della I. n. 689 del 1981, nonché violazione di norme processuali in relazione all'art. 545-bis cod. pen.; con i motivi nuovi era stata richiesta in via subordinata la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, richiamando la disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022.

La Corte di appello, nonostante fosse stata prodotta la dichiarazione di disponibilità dell'ente Auser e fosse stata inoltrata richiesta di differimento dal difensore e procuratore speciale, ometteva di rinviare e affermava in sentenza che la richiesta non poteva essere vagliata per la mancanza di un programma. La Corte di appello ha all'evidenza valutato positivamente la possibilità di accesso alla sanzione sostitutiva, perché ha preso in considerazione la documentazione ritenendola, in evidente violazione di legge, non sufficiente, mentre doveva essere fissata una nuova udienza proprio per valutare la possibilità di un programma a tal fine.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del primo motivo di appello, in considerazione della sua evidente genericità ed aspecificità, atteso il mancato confronto con le argomentazioni della decisione di primo grado, la mancata contestazione dei punti specifici della sentenza e del fatto per come riscontrato ad esito del giudizio di primo grado, essendosi la difesa limitata ad un'esplicazione di argomentazioni meramente teoriche. La Corte di appello ha, dunque, correttamente applicato i principi ormai consolidati in tema di specificità dei motivi di appello per come affermati dalle Sezioni Unite Galtelli (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01), atteso che l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione dell'attribuibilità dei fatti all'imputato, ma deve invece articolare rilievi critici specifici alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione (Sez.2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez.2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373 -01).2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La decisione della Corte di appello sul tema introdotto, quanto all'applicazione di sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità), da una parte presenta evidenti elementi di contraddittorietà e dall'altra si caratterizza per l'omessa considerazione della cadenza procedimentale della disciplina legislativa confluita nella nuova formulazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

In tal senso, occorre osservare che in presenza di una specifica richiesta dell'imputato la Corte ha il dovere di motivare espressamente in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti la possibilità di accedere alla disciplina normativa evocata dalla difesa. L'art. 545-bis cod. proc. pen. dispone che "il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso".

In considerazione della sequenza procedimentale prevista dalla norma appena citata, appare evidente che il giudice debba in primo luogo valutare se ricorrano i presupposti per la concessione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, svolgendo se necessario, l'apposita udienza, e deve, poi, eventualmente motivare specificamente le condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 della I.n. 689 del 1981, come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, Sanna). Tale valutazione risulta omessa nel caso in esame, di fatto pretermessa, essendosi invece la decisione basata, in mancanza di qualsiasi confronto con le parti, ove eventualmente ritenuti ricorrenti i presupposti per la sostituzione, sulla considerazione di un elemento da valutare in fase successiva alla ritenuta ricorrenza dei presupposti legittimanti la possibile sostituzione della pena detentiva breve (ovvero le caratteristiche della richiesta e la mancata presentazione del programma oggetto della richiesta, pag. 5 della sentenza).

Sul punto la difesa rileva come si debba ritenere implicitamente ricorrente un giudizio di ammissione alla pena sostitutiva e solo erroneamente esclusa tale possibilità sulla base di una valutazione non devoluta alla Corte di appello (programma e caratteristiche dello stesso). Tale prospettazione non può essere condivisa e non coglie nel segno, atteso che per l'ammissione alla sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, in considerazione della ratio della normativa di riferimento, occorre una valutazione esplicita, diretta e compiuta circa la ricorrenza dei suoi presupposti legittimanti, nel pieno confronto e contraddittorio con il diretto interessato.

Risulta, quindi, omessa la valutazione in questione, con motivazione del tutto contraddittoria ed eccentrica in relazione alla richiamata assenza del programma. La Corte di appello, in considerazione della esplicita richiesta del ricorrente, dovrà colmare la lacuna predetta tenendo conto della previsione normativa di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., verificando se nel caso concreto ricorrano o meno i requisiti legittimanti l'applicazione della disciplina in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. Quanto all'esercizio di tale potere discrezionale, occorre richiamare il contenuto degli artt. 53, 58 e 59 della legge 681 del 1989, come riformata dal d.lgs 150 del 2022.

In particolare, secondo l'art. 53 cit., il giudice, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità. Il successivo articolo 58, significativamente intitolato: "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", richiama i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. stabilendo che, valutati detti criteri, il giudice può applicare le sanzioni sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.

È, inoltre, previsto che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. L'art. 59 prevede infine le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi: - ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa; - deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; - risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.

Le limitate esclusioni soggettive predette sono indicative della possibilità di ampia applicazione delle pene sostitutive. Ovviamente quando il giudice, per i precedenti penali dell'imputato, consideri la pena sostitutiva richiesta non idonea alla rieducazione del condannato non è tenuto a compiere ulteriori accertamenti e dunque a valutare sia le condizioni economiche e patrimoniali (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01), che le allegazioni relative alla disponibilità e caratteri della eventuale pena sostituita. Il giudice di appello dovrà in conclusione colmare tale lacuna motivazionale quanto alla ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e, in caso di valutazione positiva, procedere secondo la specifica sequenza procedimentale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.La sentenza deve in conclusione essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla violazione dell'art. 56-bis della I.n. 689 del 1981, mentre deve essere dichiarata l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla violazione dell'art. 56-bis della I. n. 689/1981, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuov