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Ordinanza — n. 9417/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant, violating new procedural rule requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, Giuseppe Bevilacqua, rather than by a qualified lawyer. Although the defendant argued the personal filing right was constitutionally protected, the Court applied the new procedural code requiring lawyer signatures for all cassation appeals. The Court ruled that this requirement does not infringe on defense rights and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: The requirement for a lawyer's signature on a cassation appeal is mandatory and does not violate constitutional defense rights, as the complexity of the procedure justifies excluding personal filing by the accused.

Parole chiave

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cassation appeal procedure personal filing inadmissibility lawyer signature requirement defense rights limitation procedural novella 2017 impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Bevilacqua Giuseppe ricorre personalmente avverso la sentenza in data 10/05/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
Art. 613 cod. proc. pen.
Va aggiunto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
103- ai sensi dell'art. 613, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Bevilacqua Giuseppe ricorre personalmente avverso la sentenza in data 10/05/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Va aggiunto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIUSEPPE nato il 25/08/1972 a ROMA avverso la sentenza del 10/05/2022 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bevilacqua Giuseppe ricorre personalmente avverso la sentenza in data 10/05/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

2. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'imputato. 2.1. Va -infatti- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. 2.2. Va aggiunto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)», (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec