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Ordinanza — n. 9416/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for missing sentencing criteria when penalty was agreed by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had applied a sentence agreed upon by the parties. The appellant argued that the judge failed to specify the criteria used for determining the penalty. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, excluding criticism of the sentencing methodology.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentences where the penalty was agreed by the parties are inadmissible if they merely criticize the lack of indicated criteria for sentencing, as such grounds are not permitted by law.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissibility sentencing criteria criminal procedure Cassazione appeal pena complementare commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono, in presenza di pena non illegale, a censurare la mancata indicazione dei criteri di commisurazione della pena, che era stata concordata tra le parti.
Art. 444, cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Laoubi Rabah, nato in Algeria il 07/01/2002, avverso la sentenza del 24/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Al/ •••.* 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata indicazione da parte del giudice dei criteri di determinazione della pena.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono, in presenza di pena non illegale, a censurare la mancata indicazione dei criteri di commisurazione della pena, che era stata concordata tra le parti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari EJsabpta Rosi (pAm, /*. DEPOSUATO N CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEIL Li 5 MAR, 2024 IL