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Ordinanza — n. 9415/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to address non-punishment or extinction of the crime. The appellant argued the trial judge omitted necessary reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, yet the court found the judgment sufficiently motivated regarding sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding defects in the judge's motivation regarding the absence of conditions for acquittal.

Parole chiave

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Cassazione appeal inadmissibility plea bargain sentencing review Article 448-bis criminal procedure Article 129 non-punishment procedural costs and fine commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento per truffa allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 - bis cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Bonfiglio, Rv. 276509
19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); la pronuncia impugnata, inoltre, è congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della pena richiesta dalle parti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHERRAOUI HAMZA nato in Marocco il 09/07/1990 avverso la sentenza in data 05/12/2023 del GUP del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO Nell'interesse di Sherraoui Hamza è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torno emessa il 05/12/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 385 cod. pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, di una motivazione sulla decisione.

Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); la pronuncia impugnata, inoltre, è congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della pena richiesta dalle parti.

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 01 febbraio 2024 Il