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Ordinanza — n. 9414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns grounds of acquittal not permitted under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial judge failed to consider these statutory defenses when sentencing him for robbery and personal injuries. The court ruled that such arguments are strictly prohibited for cassation appeals, which are limited to specific issues like legal qualification and the legality of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern grounds for acquittal, as these grounds can only be raised during the trial phase.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility grounds for acquittal Italian criminal procedure Article 448 Code legal qualification error ritiro della querela penale revisione in materia penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Momo Alan Christopher, nato in Costa D'Avorio il 22/08/1998, avverso la sentenza del 13/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari lisa ì‘ta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA ECONDA SEZIONE PENALEfl 5 MAR. 2024 Ful\f2