Italian Court dismisses appeal claiming copied reasoning for detention order on illicit car trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zegrea Vasile inadmissible regarding a detention order for illicit vehicle trafficking. The appellant argued the lower court merely copied its previous reasoning without independent analysis. The court rejected this, ruling that separate evaluation is only mandatory for 'inaudita altera parte' orders, not standard review orders, and noting the original decision contained sufficient justification for both guilt indicators and detention needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292, comma 2, cod. proc. pen.; The requirement for autonomous evaluation of guilt indicators and detention needs applies only to 'inaudita altera parte' orders, not to subsequent review orders which may rely on prior reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Zegrea Vasile, nato in Ucraina il 28/02/1998, avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare promosso dal Pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di ricettazione di una autovettura di provenienza illecita di cui al capo 7 della imputazione provvisoria. Rispetto a tale specifica contestazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 20 settembre 2023, aveva negato l'applicazione della misura richiesta dal Pubblico ministero, contestualmente disponendola, nei confronti dell'indagato, in relazione ad altre ipotesi di reato, quali l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati contro il patrimonio e diversi reati fine di ricettazione, riciclaggio e furto inerenti ad automobili (capi 1, 2, 3, 4 e 11 della imputazione provvisoria).
2. Ricorre per cassazione Zegrea Vasile, deducendo, con unico motivo, violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 292, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., per essersi limitato il Tribunale ad effettuare un "copia e incolla" della motivazione adottata nell'ordinanza genetica a proposito delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 7.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve ricordarsi, in punto di diritto, che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente) (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603). Ne consegue che il ricorso deduce una violazione di legge inesistente.
2. Per di più, l'ordinanza impugnata ha offerto idonea motivazione sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - essendo provato e neanche contestato il possesso in capo all'imputato dell'automobile di provenienza furtiva nell'ambito di più ampia attività illecita organizzata e contestatagli - sia in ordine alle esigenze cautelari, essendosi sottolineata la necessità di evitare, attraverso misura custodiale detentiva, i contatti del ricorrente con il contesto delinquenziale di riferimento di tipo organizzato ed operativo nell'attualità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Elisabe tyyv: DEPONTATO IN C.ANCELLARIA