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Sentenza — n. 9409/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9409/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Novara, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato, per quanto di interesse, il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 7 ottobre 2023, avente ad oggetto la somma di euro 1.009.000,00 ritenuta quale profitto del reato di riciclaggio contestato alla ricorrente nella imputazione provvisoria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9409/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In punto di diritto, si deve ricordare che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi riciclaggio di denaro flussi finanziari illeciti confisca dei proventi di reato sequestro di conti bancari beni sequestrati
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Braidic Luciana, nata a Udine il 15/07/1971, avverso l'ordinanza del 10/11/2023 del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; h t

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Novara, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato, per quanto di interesse, il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 7 ottobre 2023, avente ad oggetto la somma di euro 1.009.000,00 ritenuta quale profitto del reato di riciclaggio contestato alla ricorrente nella imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione Luciana Braidic, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto che gli importi di danaro transitati sul conto corrente della ricorrente, siccome provenienti dal suo compagno Hudorovic Bruno, fossero di gran lunga inferiori a quanto oggetto del sequestro per equivalente (41 mila euro a fronte di un milione di euro) e non potessero ritenersi di provenienza illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In punto di diritto, si deve ricordare che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente dato conto, con completa motivazione, del fatto che la ricorrente avesse concorso ad ampio raggio nel riciclaggio commesso dal proprio compagno e coindagato Hudorovich Bruno, consistente nel mettere a disposizione di quest'ultimo il proprio conto corrente per farvi transitare somme di danaro rivenienti dalla vendita effettuata dall'Hudorovich h4- di ingenti quantitativi di rame di sicura provenienza illecita secondo quanto evidenziatosi alle indagini. La sussistenza della consapevolezza della ricorrente di concorrere nel riciclaggio del profitto dei reati di furto di rame, da altri commessi e provati dalle indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata, è stata ricavata dal Tribunale attraverso la provata intestazione di beni di lusso, come due Ferrari, delle quali il suo convivente manteneva la disponibilità, a fronte di una totale assenza di redditi e di attività lavorativa in capo alla coppia, a confronto con una continuativa introiezione di danaro nel proprio conto corrente proveniente dalla ingiustificata vendita di rame da parte dell'Hudorovich ad una società lecita, metallo proveniente da prelievi presso un deposito dove, secondo le indagini, veniva stoccato il rame provento di furto.

Tutti gli altri profili della vicenda ineriscono al fatto e non sono scrutinabili nella attuale sede cautelare, anche sul punto il ricorso dimostrando la sua genericità al cospetto della motivazione del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024. Il Consigliere estensore Il Pre idente Giuseppe Sgadari isab1etXa Rosi DEPONTATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZ