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Sentenza — n. 9408/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9408/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen„ dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., nonché degli artt. 1256 e 1462 cod. civ., in quanto norme delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. In data successiva alla presentazione del ricorso è pervenuta nota sottoscritta dal ricorrente, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che nelle more era sopravvenuto provvedimento di autorizzazione all'uso delle navi in sequestro per cui era stata proposta impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 76 d.P.R. n. 445/2000, art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 9408/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640-bis cod. pen„ dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., nonché degli artt. 1256 e 1462 cod. civ., in quanto norme delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. In data successiva alla presentazione del ricorso è pervenuta nota sottoscritta dal ricorrente, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che nelle more era sopravvenuto provvedimento di autorizzazione all'uso delle navi in sequestro per cui era stata proposta impugnazione.

Parole chiave

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libertà di navigazione bandiera guerra sul mare equipaggiamento marittimo trasporto marittimo imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

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art. 76 d.P.R. n. 445/2000
pen„ dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art.
art. 483 cod. pen
445/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., nonché degli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANZA VINCENZO n.q. nato il 09/10/1964 a MESSINA avverso l'ordinanza in data 09/10/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che -prima del deposito dell'atto di rinuncia al ricorso- ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Franza Vincenzo, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e di attuale amministratore delegato della Caronte &Tourist Isole minori s.p.a., per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 09/10/2023 del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'appello presentato avverso l'ordinanza in data 29/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Messina, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro delle navi Helga, Bridge e Ulisse. Deduce:

1. Violazione di legge in relazione all'art. 640-bis cod. pen„ dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., nonché degli artt. 1256 e 1462 cod. civ., in quanto norme delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

2. In data successiva alla presentazione del ricorso è pervenuta nota sottoscritta dal ricorrente, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che nelle more era sopravvenuto provvedimento di autorizzazione all'uso delle navi in sequestro per cui era stata proposta impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

2. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha comunicato di avere ottenuto l'autorizzazione a quell'uso delle navi per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione. A tale riguardo, va osservato che, una volta conseguito il risultato per cui era stata proposto il ricorso, non vi è più alcun interesse ad impugnare che, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto. Nel caso di specie il ricorrente (nella sua qualità) ha già ottenuto il soddisfacimento dell'interesse concreto per cui aveva proposto impugnazione. < Da qui l'inammissibilità dei ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. st < =1 2.

Il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto -J wCN4 W l'inammissibilità è stata provocata dalla sopravvenuta autorizzazione all'uso delle o C- C:3 C•4 Z Z 119•G navi in sequestro, con conseguente decadimento dell'interesse a coltivare (J ICC F-73 un'impugnazione al fine di sortire un risultato che già si è realizzato altrimenti e 0 considerato che -per come già evidenziato- il ricorrente non ha ulteriormente f- Ci < < ik2- az coltivato l'impugnazione a fronte dell'evenienza a sé favorevole. 00 0.0

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01 febbraio 2024 I