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Sentenza — n. 9403/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9403/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTUCCI MARCELLA nata il 03/06/1968 a MILANO avverso l'ordinanza in data 23/10/2023 del TRIBUNALE DI AREZZO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che -prima del deposito dell'atto di rinuncia- ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9403/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data successiva alla presentazione del ricorso è pervenuta nota sottoscritta dalla ricorrente, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che il G.i.p. aveva nel frattempo revocato il sequestro per cui era stata proposta impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'im pug nazione.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro fiscale procedura di rivendicazione nel pignoramento sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario procedura per sottrazione d'imposta
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTUCCI MARCELLA nata il 03/06/1968 a MILANO avverso l'ordinanza in data 23/10/2023 del TRIBUNALE DI AREZZO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che -prima del deposito dell'atto di rinuncia- ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Cortucci Marcella, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza in data 23/10/2023 del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame presentata avverso il decreto in data 11/08/2023 con cui il G.i.p. del Tribunale di Arezzo aveva disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati tributari contestati al marito della ricorrente. Deduce:

1. Violazione di legge.

2. In data successiva alla presentazione del ricorso è pervenuta nota sottoscritta dalla ricorrente, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che il G.i.p. aveva nel frattempo revocato il sequestro per cui era stata proposta impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'im pug nazione.

2. Per come anticipato in premessa, infatti, la ricorrente ha comunicato di avere ottenuto quella revoca del sequestro per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione. A tale riguardo, va osservato che, una volta conseguito il risultato per cui era stata proposto il ricorso, non vi è più alcun interesse ad impugnare che, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto. Nel caso di specie la ricorrente ha già ottenuto il soddisfacimento dell'interesse concreto per cui aveva proposto impugnazione.

Da qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

2. La ricorrente va esentata dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto l'inammissibilità è stata provocata dalla sopravvenuta revoca del sequestro, con conseguente decadimento dell'interesse a coltivare un'impugnazione al fine di sortire un risultato che già si è realizzato altrimenti e considerato che -per come già evidenziato- il ricorrente non ha ulteriormente coltivato l'impugnazione a fronte dell'evenienza a sé favorevole.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01 febbraio 2024 Il Consigl