Italian court dismisses appeal against preventive seizure of company shares due to lack of standing and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore Eboli inadmissible, ruling that he lacked standing to challenge the seizure of shares belonging to the companies he represented. The court found the lower tribunal's reasoning on the necessity of the seizure and the lack of interest in the decision to be legally sound and not subject to review. Consequently, Eboli was ordered to pay the procedural costs and a fine for the inadmissible filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A single shareholder lacks standing to challenge preventive seizure measures against company assets due to the absence of a concrete and actual interest, and appeals against remand orders are limited to absolute lack of motivation or apparent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EBOLI SALVATORE nato a NAPOLI il 01/03/1932 in proprio e quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.l. avverso la ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori avv. Gino Fulgeri e avv. Antonio Gallo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello con cui Salvatore Eboli, indagato per concorso in riciclaggio aggravato, aveva chiesto, in proprio e quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.I., la restituzione delle quote sociali, sottoposte a sequestro preventivo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Salvatore Eboli, a mezzo dei propri difensori, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, stante la mancanza della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delitti, del periculum in mora e di tutte le condizioni che legittimavano il sequestro. 2.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Pubblico ministero avesse richiesto il sequestro preventivo anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e che vi fosse un difetto di interesse del ricorrente a richiedere una decisione sul sequestro finalizzato alla confisca allargata, sui presupposti della quale, inoltre, quanto alla sussistenza della sproporzione, non vi è stata alcuna motivazione. 2.2. L'ordinanza ha erroneamente affermato che gli elementi dedotti dalla difesa fanno riferimento a somme troppo risalenti nel tempo e che le due società amministrate dal ricorrente versassero in uno stato di grave crisi finanziaria, essendo state salvate dal fallimento grazie all'intervento di Antonio Moccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
2. Quanto al ricorso proposto da Salvatore Eboli in proprio va rilevato il difetto di legittimazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (v., ad es., Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735-01, nonché Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934-01, Cuppari).
3. Il ricorso proposto da Salvatore Eboli quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.I., in ordine al fumus del delitto di riciclaggio, per un verso oblitera una serie di ampie argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e per altro verso propone censure che contestano la correttezza della motivazione, evocando un "travisamento del fatto" e una errata valutazione delle "risultanze probatorie".Si tratta di doglianze non consentite in questa sede, in quanto, il sindacato della Corte di legittimità sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare e apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la costante giurisprudenza riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.
U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). Quanto alle esigenze di cautela, correttamente l'ordinanza ha rilevato un difetto di interesse alla decisione sul motivo inerente all'accertamento della sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., considerato che l'appellante non aveva contestato la sussistenza dei diversi titoli sui quali si fondava il sequestro, disposto anche ai fini della confisca facoltativa e quale sequestro "impeditivo".
Il Tribunale ha ribadito che le società "servirono e furono destinate a commettere il reato; sussiste, inoltre, il pericolo reale ed attuale che la disponibilità delle due società da parte dell'indagato possa aggravare le conseguenze del reato o aggravare la commissione di ulteriori reati" (pagg. 9- 10). Neppure in ricorso la violazione di legge viene proposta sotto questo profilo, da solo sufficiente a giustificare la permanenza della misura e, quindi, a rigettare la richiesta di restituzione delle quote sociali.
4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f