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Ordinanza — n. 9012/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9012/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuliani Laura impugna personalmente la sentenza in data 25/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Va precisato che il ricorso risulta sottoscritto dalla stessa Giuliani con firma autenticata dal difensore. Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata. 2.1. Va -infatti- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Va precisato che il ricorso risulta sottoscritto dalla stessa Giuliani con firma autenticata dal difensore. Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata. 2.1. Va -infatti- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile ammissione all'avvocatura difetto di legittimazione del ministero pubblico vizi formali legali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI LAURA nata il 11/02/1966 a BARI avverso la sentenza in data 25/10/2023 del GIP del TRIBUNALE DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuliani Laura impugna personalmente la sentenza in data 25/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Va precisato che il ricorso risulta sottoscritto dalla stessa Giuliani con firma autenticata dal difensore.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata. 2.1. Va -infatti- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr.

Sez. 4, Sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 - 01; ez. 6 - , Ordinanza n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221 - 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i