Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9011/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because prior plea bargain precludes challenging prior suspension rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Giovanni Ricciardi's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ricciardi argued that the lower court illegally rejected his request for process suspension and trial by plea, claiming this occurred before he requested a plea bargain. The court ruled that accepting a plea bargain legally precludes the defendant from challenging the earlier rejection of the suspension request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 545-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: In special procedures, a conviction by plea bargain precludes the accused from arguing the unjustified rejection of a suspension request, as accepting the agreed penalty implies a waiver of all nullity exceptions unrelated to the plea itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain preclusion process suspension rejection cassation inadmissibility waiver of nullity special criminal procedure condono delle spese procedurali facoltà di astenersi dal testimoniare ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545-bis c.p.p.
Deduce la violazione dell'art. 545-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
art. 545-bis cod. proc. pen
Deduce la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 8531 del 17/02/2022, Callegari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI GIOVANNI nato il 02/05/1961 a NAPOLI avverso la sentenza in data 05/10/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricciardi Giovanni, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 5/10/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.. 1.1. Deduce la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. perchè il giudice rigettava illegittimamente la richiesta di sospensione del processo e di messa alla prova. Il ricorrente premette che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata solo dopo che il giudice aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile a mente del principio di diritto già fissato da questa Corte, a mente del quale «in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4 - , Sentenza n. 8531 del 17/02/2022, Callegari, Rv. 282761 - 02).

2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec