Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9009/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal as inadmissible for challenging reasoning on preventive seizure orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it challenged the reasoning of an order regarding preventive seizure rather than the order itself. The prosecutor argued the lower court's assessment of evidence and the suspect's intent was illogical, citing specific statutory violations. The court ruled that such appeals against reasoning in real security measures are strictly limited to cases of absolute lack of motivation or apparent motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 325, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals against orders concerning real security measures are inadmissible if they merely impinge on the reasoning without citing a violation of law, which requires absolute lack of motivation or apparent motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure real security measures appeal inadmissibility violation of law apparent motivation procedural reasoning Cassation review interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod.
Art. 648-ter cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. contestato a Sangiuolo e Capone.
Art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
2 - Va dunque ribadito che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod.
art. 648-ter cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen.
artt. 648 ter c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso
226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia
269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.
Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni
Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BENEVENTO Nel procedimento a carico di CHIARIELLO CARMELA nata il 06/05/1947 a CASANDRINO SANGIUOLO VITO ANTONIO nato il 25/03/1952 a PIETREDEFUSI CAPONE GIUSEPPE nato il 27/10/1980 ad AVELLINO avverso l'ordinanza in data 23/11/2023 del TRIBUNALE DI BENEVENTO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avvocato GIOVANNI ESPOSITO FARIELLO che, nell'interesse di Sangiuolo, anche con memoria difensiva, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento impugna l'ordinanza in data 23/11/2023 del Tribunale di Benevento, che ha rigettato l'appello presentato dallo stesso pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 25/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. contestato a Sangiuolo e Capone. Deduce:

1. Violazione di legge. Il ricorrente, dopo avere riassunto la vicenda fattuale e procedurale, sostiene che «la motivazione in ordine alla insussistenza della prova del dolo (...) appare, ad avviso dello scrivente [pubblico ministero n.d.e.], manifestamente illogica o comunque contenente vizi di coerenza e ragionevolezza fino al punto da costituire violazione di legge in relazione agli artt. 648 ter c.p. e 321 c.p.p.». A sostegno dell'assunto rimarca l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Sauchelli e lamenta che «non si comprende (...) sulla base di quali elementi il tribunale dubiti che l'interlocutore di Sauchelli Guido, nel colloquio registrato sia proprio l'indagato Capone Giuseppe, così implicitamente avallando l'ipotesi che il Sauchelli abbia persino perpetrato delitti contro l'attività giudiziaria». Richiama i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione in tema di valutazione della prova indiziaria (Rv. 258321, RV. 248384).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto solleva questioni non consentite. 1.1. Va premesso che il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. viene contestato a Sangiuolo e a Capone per avere reinvestito delle somme provenienti dall'uso di un testamento olografo che aveva loro consentito l'illegittima apprensione e la liquidazione di alcuni buoni postali fruttiferi. 1.2. Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza del requisito del fumus commissi delicti, per la mancanza -in particolare- di elementi rappresentativi della consapevolezza degli imputati circa la provenienza illecita delle somme riversate sui conti correnti delle società, non essendovi un'univoca consequenzialità tra il riscatto dei buoni postali fruttiferi e la conoscenza dell'apocrifìa del testamento.

Il Tribunale ha altresì ritenuto inattendibili le dichiarazioni di Sauchelli in ragione della grave conflittualità esistente con Sangiuolo, per come risulta dalle sentenze definitive per i reati di lesioni e minacce perpetrate dal primo in danno del secondo. Il tribunale ha altresì dubitato della genuinità della registrazione prodotta dallo stesso Sauchelli quale prova in danno di Sangiuolo, non essendo stato verificato il riconoscimento vocale.

2. A fronte di ciò, i motivi esposti con il ricorso impingono la motivazione del provvedimento impugnato, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità avverso un provvedimento pronunciato in materia di misure reali. Il pubblico ministero, invero, pur avendo formalmente denunciato una violazione di legge in ordine alla valutazione dei presupposti del sequestro innpeditivo, ha in realtà censurato la motivazione dell'ordinanza. Motivazione che non è mancante e non è apparente. 2 - Va dunque ribadito che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 4 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30