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Ordinanza — n. 9003/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9003/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPI MARCELLO nato a SORA il 11/05/1979 LUPI RAFFAELE MICHELE nato a SORA il 05/09/1977 avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p., quali le esposte doglianze relative a disparità trattamentali in relazione all'entità della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Parole chiave

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diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare garanzia di un equo processo diritto di ottenere una decisione mancata contestazione dei fatti forza di cosa giudicata parziale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPI MARCELLO nato a SORA il 11/05/1979 LUPI RAFFAELE MICHELE nato a SORA il 05/09/1977 avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sopra indicata gli imputati adducono lo stesso motivo incentrato sull'erronea applicazione della pena finale con violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

2. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p., quali le esposte doglianze relative a disparità trattamentali in relazione all'entità della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma,,23 gennaio 2024 Il Conigliere est. La Pres