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Sentenza — n. 8986/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8986/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Delio Capasso, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 giugno 2023 con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di sospensione urgente e remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14 luglio 2022.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8986/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha rimarcato che lo stesso Tribunale avrebbe affermato che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia -eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'albo degli avvocati- sarebbe affetta da nullità assoluta a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., da ciò ne conseguirebbe «la negligenza del difensore cancellato o sospeso dall'albo professionale che abbia omesso di comunicare al proprio assistito tale circostanza non può ripercuotersi sul diritto riconosciuto all'imputato di essere assistito obbligatoriamente da un difensore abilitato» con conseguente nullità assoluta degli atti rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Parole chiave

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diritto a un difensore procedimento dilatorio nomina del difensore omissione di soccorso procedura di gratuito patrocinio rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
Il ricorrente ha rimarcato che lo stesso Tribunale avrebbe affermato che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia -eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'albo degli avvocati- sarebbe affetta da nullità assoluta a norma dell'art. 179 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO DELIO nato a Caserta il 09/06/1977 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Delio Capasso, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 giugno 2023 con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di sospensione urgente e remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14 luglio 2022.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo. La difesa ha eccepito la mancata assistenza e rappresentanza dell'imputato nel corso del giudizio e la conseguente violazione del diritto di difesa; in particolare il Capasso prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ha nominato l'Avv. Vincenzo Noviello come proprio difensore di fiducia, tale nomina sarebbe invalida in quanto detto legale, all'epoca della nomina, non avrebbe potuto assistere il Capasso perché sospeso dall'albo degli avvocati.

Il primo giudice, omettendo di rilevare che l'imputato era privo di difensore e di nominare di conseguenza un difensore di ufficio, si è determinato a dichiarare l'assenza dell'imputato ed a nominare un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione e restituzione in termini affermando, con motivazione apodittica, che il Capasso, venendo meno al suo dovere di diligenza, non si sarebbe attivato presso il difensore di fiducia per informarsi dell'andamento del processo a suo carico.

Il ricorrente ha rimarcato che lo stesso Tribunale avrebbe affermato che la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia -eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'albo degli avvocati- sarebbe affetta da nullità assoluta a norma dell'art. 179 cod. proc. pen., da ciò ne conseguirebbe «la negligenza del difensore cancellato o sospeso dall'albo professionale che abbia omesso di comunicare al proprio assistito tale circostanza non può ripercuotersi sul diritto riconosciuto all'imputato di essere assistito obbligatoriamente da un difensore abilitato» con conseguente nullità assoluta degli atti rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l'avvenuta radiazione del difensore di fiducia nominato dal Capasso e la conseguente nullità della citazione dell'imputato non è stata comunicata al primo giudice né eccepita nell'atto di impugnazione. Deve essere, in proposito, ribadito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili in sede di esecuzione in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071 - 01). 1.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che la Corte di appello, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità, ha affermato l'insussistenza dei presupposti per la restituzione in termini. La Corte territoriale ha, in particolare evidenziato che il ricorrente, venendo meno ai suoi doveri di diligenza, si è totalmente disinteressato dello sviluppo e dell'esito del procedimento penale di cui aveva avuto notizia a seguito di notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio.

Sul punto deve esser ribadito il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui il regime del procedimento in assenza, coerentemente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, derivando da ciò un onere di diligenza di tenersi informato dello sviluppo della sua situazione processuale. La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e la nomina di difensore di fiducia, poiché ciò rende evidente la conoscenza del procedimento (Sez. 2 n. 14787 del 25/01/2017, Xham, Rv. 269554;

Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01). L'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione. Nel solco delle sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric va, dunque, ribadito il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 01). Occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano. Peraltro l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01;

Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889-01; Sez. 5, n. 22646 del 27/04/2023, Nasr, non massimata).Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati: il Capasso, infatti, ebbe conoscenza del procedimento e volontariamente -o comunque colpevolmente- si è sottratto alla conoscenza del processo, interrompendo i rapporti con il difensore, in assenza di una plausibile ragione, che neppure il ricorrente ha prospettato nell'atto di impugnazione. L'imputato sapeva che era iniziato un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nominato un difensore di fiducia domiciliatario, e nemmeno allega che abbia provato ad informarsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento).

Il Capasso avrebbe potuto informarsi sull'andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità, invece, si è del tutto disinteressato del giudizio in corso, ponendosi, dunque, nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando implicitamente di non volervi partecipare (vedi Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Ni Jinguang, Rv. 281101 - 02) con conseguente insussistenza dei presupposti necessari per la restituzione in termini.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore