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Ordinanza — n. 8975/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal for aggravated robbery acquittal due to procedural defect in direct appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the Public Prosecutor's direct cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of Bologna. The Prosecutor argued the first-instance acquittal lacked logical motivation, while the defense requested inadmissibility. The court ruled that because the appeal explicitly cited specific procedural defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, which preclude direct cassation, the conversion was legally mandated.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: When a direct cassation appeal explicitly raises procedural defects precluding such a remedy, the appeal is automatically converted to an appeal regardless of the substantive merits of the motivation arguments.

Parole chiave

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conversion of appeal direct cassation procedural defect acquittal acquittal Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per rapina minaccia alla sicurezza pubblica ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
pen., in relazione ai quali, però, è precluso il ricorso immediato per cassazione, secondo il disposto dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto nel caso previsto dalla lettera e) del citato articolo «si converte in appello».
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso di specie non si evince che il ricorrente abbia sollecitato tale controllo prospettando in modo surrettizio censure alla motivazione, bensì che abbia espressamente denunciato i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 569 c.p
pen., in relazione ai quali, però, è precluso il ricorso immediato per cassazione, secondo il disposto dell'art. 569, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022
Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018
Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv.
Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999
275664-01; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, De Martini, Rv.
Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di TASSONE GIUSEPPE (CUI00YOIU2) nato a ROMA il 26/05/1971 avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria competente; udito il difensore del ricorrente avv. Alessandro Persia, che ha concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e, in subordine, convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 13 giugno 2023 il Tribunale di Rimini assolveva Giuseppe Tassone dal reato di rapina aggravata in concorso per non avere commesso il fatto.

2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini "per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della responsabilità dell'imputato".

3. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284333-01;

Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv. 275664-01; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, De Martini, Rv. 213779-01). Pertanto, è «indispensabile, al fine di una eventuale conversione del ricorso in appello come previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 3, ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione, non è ipotizzabile nemmeno la conversione del ricorso in appello» (così Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011, dep. 2012, P. Rv. 252748-01).

Nel caso di specie non si evince che il ricorrente abbia sollecitato tale controllo prospettando in modo surrettizio censure alla motivazione, bensì che abbia espressamente denunciato i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai quali, però, è precluso il ricorso immediato per cassazione, secondo il disposto dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto nel caso previsto dalla lettera e) del citato articolo «si converte in appello».

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bolog