Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8965/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8965/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 28 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, consistita nel far credere alla vittima di essere in possesso di una autovettura da vendere ottenendo parte del corrispettivo pattuito senza mai consegnare il mezzo e rendendosi irreperibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 8965/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa contratto di compravendita di veicoli commercio elettronico vendita a titolo di autotutela abbandono del procedimento per infrazione stradale lettera di vettura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod.pen
violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Hudorovich Jason, nato a Caste! San Pietro Terme il 21/08/1995, avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione della querela; sentito il difensore, Avv. Furio Faranda, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Magaraci, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 28 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, consistita nel far credere alla vittima di essere in possesso di una autovettura da vendere ottenendo parte del corrispettivo pattuito senza mai consegnare il mezzo e rendendosi irreperibile.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:

1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata citazione dell'imputato nel giudizio di appello;

2) violazione di legge per avere la Corte trattato il processo di appello con il rito cartolare nonostante la difesa avesse chiesto la trattazione orale;

3) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Elibept9 Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA EC