Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against extortion verdicts, upholding mafia method aggravation and rejecting procedural claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by two defendants against a second-instance judgment confirming their guilt for aggravated extortion using the mafia method. The appellants argued for procedural violations regarding audio recordings and questioned the credibility of the victim's testimony versus recorded evidence. The court dismissed these claims, affirming that the recordings were legally authorized and that the lower courts correctly applied principles regarding the reliability of the victim and the specific aggravating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 615-bis c.p.: The court held that audio recordings obtained with the consent of the victim and authorized by the prosecutor are admissible, and that the credibility of the victim must be evaluated in light of corroborating evidence, rejecting generic challenges to the conviction for mafia method extortion.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion aggravated mafia method audio recording admissibility victim credibility recidiva reiterata procedural violation Cassation appeal tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 615-bis c.p.
articolo 125 cod.proc.pen
2.3 Violazione dell'articolo 125 cod.proc.pen.
articoli 106 comma 2 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n.21197 del 12/02/2013, Domenici
Sez. 5, n. 26176 del 19/05/2010, Tallarico
Sez. 5, n. 26176 del 19/05/2010, Tallarico, Rv.
Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli e altri
247900; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da MEZZOLLA GIANFRANCO nato a Mesagne il 24 gennaio 1967 LIBRATO ANGELO nato a Mesagnell Marzo 1980 avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2023 dalla Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi ; sentite le conclusioni dell'avv. Tiziana dell'Anna in difesa di Mezzolla e dell'avv. Antonio Villani, in sostituzione dell'avv. Paola Balducci, e dell'avv. Cosimo Lodeserto in difesa di Librato, che insistono nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, ha confermato la sentenza resa il 31 maggio 2019 dal Tribunale di Brindisi che aveva affermato la responsabilità dei due imputati in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, riqualificata la recidiva reiterata specifica contestata al Librato in recidiva reiterata. Avverso detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.MEZZOLLA GIANFRANCO deduce: 2.1Violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità in riferimento alla conversazione fono registrata del 7 settembre 2012 tra la persona offesa Margheriti e Mezzola, in assenza del decreto autorizzativo La Corte ha affermato che anche a volere aderire all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso in materia, la registrazione è stata eseguita con il consenso della persona offesa e della teste De Gaetani ed è stata ritualmente autorizzata dal pubblico ministero con il decreto del 3 settembre 2012, che coprirebbe anche detta conversazione del successivo 7 settembre 2012, mentre il ricorrente osserva che il decreto del 3 settembre 2012 autorizzava solo la registrazione dell'incontro del 4 settembre e non poteva estendersi all'incontro del 7. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della colpevolezza per il capo 2 della rubrica, poiché la prospettazione accusatoria si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa che non hanno trovato alcun conforto probatorio e risultano smentite dal tenore delle registrazioni; il tribunale aveva infatti ritenuto sussistente una significativa discrasia tra la versione resa dalla persona offesa e quanto emerso dal contenuto dei dialoghi captati ed aveva assolto l'imputato dal reato d'usura; di contro, in relazione alle violenze e intimidazioni subite ad opera del Mezzolla, aveva ritenuto credibili le accuse del Margheriti, perché riscontrate dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione.

La Corte di appello ha condiviso tale valutazione frazionata ma, secondo il ricorrente, non ha applicato correttamente i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, secondo cui occorre prima verificare la attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, mentre si è limitata a richiamare per relationem le valutazioni del tribunale. Secondo la Corte le discrasie nel racconto della persona offesa si riferirebbero al solo reato di usura, mentre sussiste un'evidente interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali l'imputato è stato assolto e le parti ritenute attendibili e la Corte ha reso sul punto una motivazione contraddittoria e comunque manifestamente illogica.

Si duole altresì che la Corte ha individuato nella testimonianza della De Gaetani uno dei riscontri alle dichiarazioni del Margheriti, ma ha sminuito le significative incongruenze tra il racconto della teste De Gaetani e quello del Margheriti con riguardo alle lesioni subite da quest'ultimo; e per superarle ha utilizzato il contenuto di una conversazione ambientale in cui la De Gaetani riferisce quanto appreso da Margheriti. Pertanto la motivazione si rivela manifestamente illogica considerato che la De Gaetani non è stata presente al momento del fatto e quindi la sua è una testimonianza de relato e la fonte è sempre Margheriti.

Manifestamente illogico è poi l'assunto secondo cui dalla conversazione ambientale tra la De Gaetani e Librato Angelo del 19 settembre 2012 si comprenderebbe che quest'ultimo era presente all'aggressione del Mezzolla in danno di Margheriti.Anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sandro Campana, altro dichiarante considerato utile riscontro alle accuse del Margheriti in ordine alla condotta estorsiva, non si desume alcuna valida informazione in merito a episodi violenti e minacciosi posti in essere da Mezzolla; emerge invece che Librato agì nei confronti del Margheriti per recuperare un credito vantato da un imprenditore di Brindisi, mentre Mezzolla agì per recuperare un proprio credito.

Il Tribunale ha desunto dalle conversazioni registrate che Margheriti non avesse onorato il debito nei confronti di Mezzolla, non potendo desumersi alcun riferimento a circostanze di tempo e di luogo, né in merito alle illiceità della somma richiesta in quel momento. La Corte territoriale invece giunge a qualificare le condotte come estorsione aggravata dal metodo mafioso, ritenendo provato il ruolo di mandante del Mezzolla sicché, a prescindere dal fatto che possa aver posto in essere la condotta tipica del reato di estorsione, risponde in concorso con Librato del predetto reato.

Questa motivazione si rivela apparente anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. 2.3 Violazione dell'articolo 125 cod.proc.pen. poiché la Corte ha omesso completamente di motivare in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore del Mezzola nonostante fosse stato evidenziato nei motivi di appello che è soggetto incensurato. 2.4 Con nota trasmessa alla Corte il 7 gennaio 2024 i difensori di Mezzolla hanno depositato motivi aggiunti. 3.ANGELO LIBRATO deduce: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché è stato ritenuto responsabile del solo reato di estorsione ed è stato assolto dal reato di usura in quanto le dichiarazioni accusatorie del Margheriti sono state ritenute nel complesso inattendibili e contraddittorie.

Ma il reato di usura costituisce antecedente logico del reato di estorsione e la Corte si è limitata a confermare apoditticamente la correttezza del ragionamento del tribunale, fondato su una valutazione frazionata delle dichiarazioni del Margheriti. 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione giuridica del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'assenza di patti usurari consente di qualificare la condotta del Librato come mero perseguimento di un profitto, nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto o di soddisfare personalmente una pretesa, che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria.

Al riguardo il ricorrente ha richiamato i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02 Filardo).La Corte di appello a fronte delle censure difensive ha affermato che la richiesta del coimputato Mezzolla alla persona offesa avrebbe avuto ad oggetto una somma di molto superiore all'importo originariamente mutuato e ne ha concluso che Mezzolla ha richiesto la restituzione nella consapevolezza dell'ingiustizia della sua pretesa.

Il Librato avrebbe invece concorso nella condotta illecita del Mezzolla, come riferito dal Margheriti, poiché perseguiva un proprio specifico interesse derivante dalla attività di recupero, per come indicato dal collaboratore di giustizia Sandro Campana. Osserva il ricorrente che la pattuizione di un tasso di interesse non costituisce di per sé un comportamento antigiuridico penalmente rilevante, se viene esclusa il carattere usurario della pretesa e il creditore agisce nella consapevolezza di esercitare un preteso diritto. E rileva che la sentenza Filardo ha affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile nei casi in cui si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

In punto di fatto osserva che Librato perseguiva il recupero di un proprio credito, come si evince dalla conversazione registrata il 17 settembre 2012 tra Librato e Tiziana De Gaetani in cui si parla al progressivo 4 di un debito del Margheriti nei confronti del Librato. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod.pen. poiché Librato non ha mai agito nei confronti del Margheriti, millantando una sua appartenenza o vicinanza ad organizzazioni criminali e i colloqui captati non confermano alcunché al riguardo.

La Corte leccese sostiene che in una circostanza Librato minacciò Margheriti mostrandogli una pistola e dicendogli di essere cognato di Sandro Campana, ma tale circostanza è priva di valenza probatoria poiché non ha trovato adeguata conferma nelle dichiarazioni della teste De Gaetani ed anzi nella sentenza del tribunale viene riportata la registrazione di una conversazione tra la De Gaetani e Librato in cui costui aveva minacciato che si sarebbe rivolto ad un pregiudicato di Oria, tale Roberto Missuti, e non ad un'organizzazione di stampo mafioso. 3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 106 comma 2 cod.pen., 47 comma 12 dell'Ordinamento penitenziario poiché Librato è stato destinatario di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha dichiarato estinti i reati contestati e gli effetti penali e, per espressa previsione dell'art.106 codice penale, agli effetti della recidiva non può tenersi conto di quelle condanne per le quali è intervenuta l'estinzione degli effetti penali.

La Corte di merito ha pretermesso tale richiesta, che non è stata presa in considerazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi non possono trovare accoglimento e possono essere trattati congiuntamente poiché espongono per lo più le medesime censure. 1.1 L'unica eccezione processuale in ordine all'inutilizzabilità della registrazione della conversazione del 7 settembre 2012, sollevata con il ricorso di Mezzolla, è generica e manifestamente infondata. La Corte affronta la questione a pagina 10 della sentenza e ribadisce che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, la registrazione fonografica eseguita di iniziativa da uno dei partecipi al colloquio costituisce prova documentale di quanto accaduto alla presenza del soggetto che consente alla registrazione e quindi costituisce documento pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto, costituendo una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico del quale l'autore può disporre legittimamente; osserva che tale principio non muta nemmeno se l'autore della registrazione abbia denunziato i fatti di cui sia vittima, nè se le registrazioni siano concordate con la Polizia giudiziaria.

Ed in effetti anche di recente questa Corte ha ribadito che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. (Sez. 2 - , Sentenza n. 40148 del 06/07/2022 Ud. (dep. 24/10/2022 ) Rv. 283977 - 01) La Corte di merito solo in subordine ha osservato che, anche a voler aderire all'orientamento più restrittivo, secondo il quale sarebbero inutilizzabili in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero le registrazioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate da uno degli interlocutori d'intesa con la Polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti, occorre rilevare che le registrazioni in questo caso sono state realizzate con il consenso della persona offesa e sono state autorizzate dal pubblico ministero con decreti del 3 e dell'Il settembre sicché non si pone alcuna questione di inutilizzabilità di dette conversazioni; il decreto del 3 settembre 2012 autorizzava il personale ad installare sulla persona di Paride Margheriti strumentazione tecnica di fonoregistrazione allo scopo di monitorare l'incontro che si sarebbe tenuto fra Margheriti e Librato e gli eventuali altri partecipi, sicché il contenuto del decreto smentisce la tesi secondo cui l'autorizzazione fosse limitata alle conversazioni del Margheriti con il Librato.

A fronte di questa articolata motivazione, la censura risulta generica poiché non si confronta con le due argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per respingere l'eccezione di inutilizzabilità e in particolare con la prima, secondo cui la registrazione effettuata con il consenso della parte presente è pienamente utilizzabile come prova documentale. 1.2 La seconda censura del ricorso Mezzolla che coincide alla prima del ricorso Librato è infondata. Giova premettere che secondo consolidata giurisprudenza è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto. (Sez. 5 - , Sentenza n. 25940 del 30/06/2020 Ud. (dep. 11/09/2020 ) Rv. 280103 - 01) La Corte ha reso ampia e articolata motivazione in ordine alla credibilità intrinseca delle accuse formulate da Margheriti, rilevando che questi si è autodenunciato di varie condotte illecite; che non aveva specifici motivi per calunniare i due imputati che conosceva soltanto di vista; che ha fornito una spiegazione lineare delle condotte illecite poste in essere per recuperare liquidità a causa delle continue richieste di denaro degli imputati; che le sue accuse sono state confermate dalla teste Di Gaetani, sicchè dovrebbe ritenersi che la stessa abbia formulato accuse calunniose in accordo con il Margheriti.

E' vero che il Tribunale te2r1 ha ritenuto Margheriti non sufficientemente preciso in ordine alla sussistenza del reato di usura, per carenza di conferme sull'entità degli interessi praticati, mentre è pervenuto a diversa conclusione in ordine al reato di estorsione in ragione dei numerosi ed evidenti riscontri, ma le discrasie evidenziate dalla difesa si riferiscono comunque alla condotta di usura e non emergono e non vengono neppure allegati significativi elementi di contrasto in relazione alle condotte estorsive, comprovate dal tenore delle conversazioni registrate, che assumono comunque rilevanza probatoria autonoma rispetto alla prova dichiarativa.

Né ricorre quella interferenza fattuale e logica rilevata dalla difesa perché il giudizio di colpevolezza per l'estorsione riposa su altri elementi probatori inequivoci. 1.3 Le censure in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata non possono trovare accoglimento. La Corte ha esposto che Librato e Mezzolla agivano di concerto per un interesse comune e ha sottolineato che gli stessi pretendevano la restituzione da parte del Margheriti di una somma di gran lunga superiore a quanto prestatogli, come emerge dal tenore delle registrazioni e delle stesse parziali ammissioni del Mezzolla; che il collaboratore di giustizia Campana ha riferito di avere autorizzato Librato a recuperare il credito vantato da un imprenditore brindisino, identificabile nel Mezzolla, nei confronti del Margheriti, spiegando che il recupero del credito da parte della sua associazione veniva compensato con un corrispettivo pari al 50% della somma da riscuotere; la Corte ne ha correttamente desunto che la condotta del Librato integra la fattispecie dell'estorsione, poiché questi nel pretendere con minacce il credito del Mezzolla perseguiva un interesse proprio, non coincidente con quello del Mezzolla, derivante dal compenso spettate al sodalizio per l'attività di recupero.

Alla stregua dei principi correttamente richiamati dalla Corte di merito, la condotta del Librato integra un'estorsione perché questi agisce previa autorizzazione del capo della sua organizzazione per recuperare un credito altrui, avendo un proprio specifico vantaggio; la condotta del Mezzolla si configura come estorsione poiché pretende una cifra superiore all'importo dovutogli e incarica un terzo estraneo, il quale persegue anche un proprio interesse, come delineato dal collaboratore Campana che aveva autorizzato l'attività di recupero crediti.

Proprio la sentenza Filardo più vcfte richiamatOal ricorrente ha precisato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 03) Il ricorso incorre nel vizio di genericità poiché non si confronta con questo aspetto specifico della motivazione, limitandosi a ribadire che l'assoluzione dal reato di usura implichi necessariamente la qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, senza considerare che nel caso di specie è pacifico che sia intervenuto un terzo estraneo al rapporto creditizio che perseguiva un proprio interesse in quanto sodale e partecipe di un sodalizio criminoso e con il precipuo incarico di recuperare il credito. (Vedi pagina 25 della motivazione) Non va poi trascurato che nella vicenda in esame Librato si impossessava dell'autovettura del Margheriti per costringerlo a pagare il dovuto e tale condotta non può comunque integrare il delitto di ragion fattasi, che si caratterizza perché la pretesa deve corrispondere al contenuto della condotta che si pone in essere e consiste nel soddisfare il diritto rivendicato, suscettibile di tutela giurisdizionale, mediante il ricorso alla violenza o alla minaccia: il contenuto del diritto rivendicato deve coincidere con il bene della vita conseguito attraverso la condotta di arbitraria soddisfazione.

Tale principio è ben scandito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non ricorre il delitto di ragion fattasi, ma quello di violenza privata ( o di estorsione), allorché l'esplicazione di attività costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale, perché la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico e ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 6, n.21197 del 12/02/2013, Domenici, Rv. 256547;

Sez. 5, n. 26176 del 19/05/2010, Tallarico, Rv. 247900; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli e altri, Rv. 235765). In conclusione la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni resiste alle censure formulate con il ricorso. Anche le critiche appena abbozzate in ordine alla sussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso appaiono generiche e manifestamente infondate poiché la Corte rende a pagina 26 della sentenza ampia motivazione, evidenziando le fonti da cui emerge che Mezzolla si era rivolto al Librato perché questi attraverso la forza di intimidazione del gruppo criminale di stampo mafioso facente capo al Campana potesse intimidire e costringere il debitore a pagare.

E anche il tenore delle conversazioni registrate conferma il ricorso al cd. metodo mafioso, allo scopo di intimidire la vittime dell'estorsione . La Corte a pagina 26 ricorda che nella conversazione del 19 settembre del 2012 Librato riferisce alla De Gaetani della sua capacità di "offrire protezione" il che sottintendeva la possibilità di avvalersi della sua rilevanza nell'ambito dell'associazione per recuperare il credito. Peraltro la stessa persona offesa ha riferito di avere avuto maggior timore in ragione dei riferimenti del Mezzolla a persone del leccese. 1.4 Il terzo motivo del ricorso di Mezzolla è manifestamente infondato poiché la Corte a pagina 27 ha reso idonea motivazione evidenziando che non è sufficiente il solo stato di incensurato dell'imputato Mezzolla e che non ricorrono elementi positivamente valutabili per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche alla luce della gravità dei fatti. 1.5 La quarta censura del ricorso Librato in ordine alla ritenuta recidiva reiterata è inammissibile poiché generica in quanto non allega e neppure indica gli atti posti a sostegno della censura in questione.

Va osservato che la Corte di merito, accogliendo in parte la censura formulata con l'appello, ha ritenuto la recidiva reiterata e non anche specifica e ha comunque osservato che nessun aumento sanzionatorio era stato applicato in relazione a detta aggravante, sicchè la censura formulata con il ricorso è inammissibile anche per carenza di interesse.

2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali. La richiesta di liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio avanzata dal difensore di parte civile non può trovare accoglimento poiché non ha partecipato all'udienza pubblica di discussione e con la memoria depositata non ha fornito alcun contributo utile alla decisione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Riget