Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and improper signature by unqualified counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant lacked legal standing to file the petition. The appellant personally signed the appeal with an authenticated signature from a lawyer not enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 606 and 613 of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a lawyer enrolled in the special register, as the act lacks the requisite legal standing and formal requirements.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 novembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 3-11-2022 che aveva condannato Matrullo Antonio alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto in difetto di legittimazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, ai sensi dell'art. 613 primo comma cod.proc.pen. l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; e nel caso in esame il ricorso è sottoscritto dall'imputato personalmente con firma autenticata da difensore non abilitato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al \) .versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 febbraio 2024 IL CONSIGLI E EST. azio Pard \ i LA PRESIDENTE Anna PeWuzizellis ./1 :Q i /i DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 8 FEB. 2024 IL FUNZ