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Ordinanza — n. 8807/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to missing specific mandate to appeal after default judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to submit a specific mandate to appeal after being tried in absentia. The defense lawyer filed the appeal without any accompanying power of attorney, violating the mandatory requirement of the Cartabia Reform. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 606 and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense lawyer for an imputant tried in absentia is inadmissible without a specific mandate to appeal issued after the appellate judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal in absentia specific mandate requirement Cartabia Reform inadmissible appeal procedural defect default judgment court costs difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.
Ed invero, ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU DANIEL nato a IASI( ROMANIA) il 16/08/1980 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 12 aprile 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Castrovillari datata 12-4-2023 che aveva condannato Munteanu Daniel alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni personali.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, dichiarato assente in fase di appello, Avv.to Pucci, senza allegare alcun mandato ad impugnare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto in difetto di legittimazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Trattasi di disposizione fondamentale della c.d. Riforma Cartabia che persegue il chiaro obiettivo di evitare le impugnazioni di imputati non consapevoli e che richiede pertanto, nei confronti di chi non abbia partecipato al giudizio, una specifica manifestazione di volontà diretta ad impugnare la pronuncia di appello da formalizzare con la sottoscrizione di specifico mandato a ricorrere per cassazione rilasciato al difensore dopo la sentenza di appello.

Nel caso di specie al ricorso in originale non è allegato alcun mandato e ciò pure se il ricorrente risulta essere stato giudicato in assenza in fase di appello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 febbraio 2024 IL CONSIGLIE E ES grazio Pardo LA PRESIDENTE Anna PetÌuzzellis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE