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Ordinanza — n. 8803/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal cassation appeal against inadmissibility order due to mandatory defense representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the personal cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant must be represented by a qualified defense attorney. The court held that while the law allows personal requests for revision, appeals against inadmissibility orders require technical representation to ensure proper defense standards. Consequently, the court rejected the personal filing and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 c.p.p.; The personal participation of the accused in cassation appeals is restricted to requests for revision, while appeals against inadmissibility orders must be filed by a qualified defense attorney to ensure effective legal representation.

Parole chiave

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cassation appeal defense representation inadmissibility order legal professional procedural costs revision request qualified attorney ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 633, comma 1 c.p.p.
In conclusione, se la richiesta di revisione può essere proposta personalmente dal condannato (art. 633 cod.
Art. 633, comma 2 c.p.p.
In conclusione, se la richiesta di revisione può essere proposta personalmente dal condannato (art. 633 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 328 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
art. 633 cod. proc. pen
In conclusione, se la richiesta di revisione può essere proposta personalmente dal condannato (art. 633 cod.
art. 45 cod. proc. pen
devono ritenersi, di contro, quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio 2000
Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SCIRE' SEBASTIANO nato a Catania il 27/10/1959 avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di TRIESTE in data 18/10/2023 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Sebastiano Scirè ha proposto ricorso personale avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste del 18/10/2023 con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Trento del 19/11/2020, confermata con sentenza della Corte di Appello di Trento del 27/04/2022 perché ritenuto responsabile di cui all'art. 328 cod. pen., con condanna alla pena di un anno reclusione.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può infatti essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 2.1 Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione debba essere escluso dall'ambito di applicazione del requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione.

Come precisato dalla citata pronuncia delle sezioni unite, il carattere "costituzionalmente imposto" del controllo di legalità dell'operato dei giudici di merito mediante il ricorso in cassazione (Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio 2000) non preclude, tuttavia, la discrezionalità del legislatore ordinario nella possibilità di conformare razionalmente l'esercizio di tale garanzia e di rinvenire soluzioni, quali la esclusione della legittimazione personale alla impugnazione in sede di legittimità, volte a garantire un migliore funzionamento della Corte di cassazione ed un più agevole esercizio delle funzioni di nomofilachia alla stessa attribuite.

La partecipazione personale dell'imputato deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, mentre in altri modelli procedimentali il diritto di difesa e quello al contraddittorio ben possono essere garantiti attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374). In conclusione, se la richiesta di revisione può essere proposta personalmente dal condannato (art. 633 cod. proc. pen.), l'impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello, notificata al condannato, è ricorribile per cassazione da quest'ultimo solo mediante difensore iscritto nell'albo speciale.

Va in tal senso interpretato l'art. 633, comma 2, cod. proc. pen. in linea con il principio secondo cui la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati. Le disposizioni contenute nel Titolo III del Libro IX del codice di rito - ivi compreso, dunque, il novellato art. 613 cod. proc. peri. - fissano, infatti, le regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione e sono applicabili, in quanto tali, non solo alle impugnazioni avverso le sentenze di merito, ma anche a tutte le diverse ed eterogenee previsioni speciali che, in relazione a specifici modelli procedimentali (siano essi di natura cautelare, esecutiva, estradizionale o di prevenzione), consentono di proporre ricorso per cessazione avverso i relativi provvedimenti.

D'altra parte, il termine "personalmente" è riferito dalla norma solo alla richiesta del condannato (art. 633, comma 1, cod. proc. pen.) e non al ricorso in cassazione (comma 2). Estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. devono ritenersi, di contro, quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cessazione sia investita di una particolare competenza non demandatale - a differenza della revisione - per effetto di un ricorso (sezioni unite cit., par. 8.4 della motivazione).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorn