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Sentenza — n. 8800/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8800/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8800/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13/06/2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Trapani, rideterminando la pena inflitta a Li Mandri Salvatore per i delitti allo stesso ascritti, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza pronunciata in data 29/11/2021 dal Tribunale di Trapani, definitiva il 04/01/2022.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8800/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Li Mandri Salvatore, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione agli art. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla scelta finale della pena. L'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. richiede che il giudice nel riconoscere una ipotesi di reato continuato debba individuare il reato più grave, stabilendone la pena base e motivi specificamente su ogni aumento in continuazione. Nel caso concreto il giudice ha omesso ogni motivazione in ordine agli elementi che hanno condotto all'aumento in continuazione.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza riesame dell'entità pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena sanzione penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI MANDRI SALVATORE nato a TRAPANI il 22/05/1970 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita in data 26/01/2024, con l'Avv. AGATINO SCARINGI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE GALLUFFO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizioni; conclusioni ribadite in data 29/01/2024 con apposita memoria.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13/06/2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Trapani, rideterminando la pena inflitta a Li Mandri Salvatore per i delitti allo stesso ascritti, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza pronunciata in data 29/11/2021 dal Tribunale di Trapani, definitiva il 04/01/2022.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Li Mandri Salvatore, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione agli art. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla scelta finale della pena. L'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. richiede che il giudice nel riconoscere una ipotesi di reato continuato debba individuare il reato più grave, stabilendone la pena base e motivi specificamente su ogni aumento in continuazione. Nel caso concreto il giudice ha omesso ogni motivazione in ordine agli elementi che hanno condotto all'aumento in continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. La parte civile ha presentato conclusioni scritte in data 26/01/2024 chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

5. La difesa ha depositato conclusioni scritte in data 29/01/2024 ribadendo le argomentazioni presentate con il motivo di ricorso.

6. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico ed aspecifico, oltre che manifestamente in--fondato. In tal senso occorre considerare come nel corpo e nel dispositivo della motivazione siano specificamente ricostruiti ambito e contesto netramtitotiel quale maturava la condotta contestata e il chiaro collegamento con la sentenza del Tribunale di Trapani in relazione alla quale è stata ritenuta la applicabilità della disciplina di cui all'art. 81 cpv cod. pen., tra l'altro in accoglimento di motivo di appello specificamente proposto su questo tema.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha specificamente richiamato gli elementi che hanno caratterizzato la gravità della condotta e il reato da ritenere più grave in relazione a più episodi di rapina, così conseguentemente determinando anche l'aumento in continuazione per il reato accertato dal Tribunale di Trapani, con sentenza passata in giudicato. Ciò posto, si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell'aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in 4. questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l'irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez.

U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).

7. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese della parte civile, atteso l'oggetto del motivo di ricorso (determinazione della pena e suo computo) in relazione al quale difetta il diritto di interlocuzione della parte civile costituita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di