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Sentenza — n. 8799/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8799/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 27 giugno 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli datata 20-11-2015, riduceva la pena inflitta a De Vita Claudio in ordine ai reati di ricettazione e falso in assegno commessi in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2009 ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed € 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 485 cod. pen, art. 491 cod. pen; Sentenza — n. 8799/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Duranti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia di appello dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica; - nullità della sentenza perchè il fatto di cui al capo b) non è più previsto dalla legge come reato a seguito del D.Lgs n.7 del 2016; - nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello.

Parole chiave

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dichiarazione mendace rappresentanza senza poteri frode all'imposta sul valore aggiunto uso di false generalità inchiesta per falsità atti divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Duranti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.
art. 485 cod. pen
Ed invero quanto al reato di falso in assegno di cui al capo b) contestato al De Vita va rammentato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen.
art. 491 cod. pen
e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VITA CLAUDIO nato a NAPOLI il 26/09/1978 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 27 giugno 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli datata 20-11-2015, riduceva la pena inflitta a De Vita Claudio in ordine ai reati di ricettazione e falso in assegno commessi in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2009 ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed € 600,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Duranti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia di appello dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica; - nullità della sentenza perchè il fatto di cui al capo b) non è più previsto dalla legge come reato a seguito del D.Lgs n.7 del 2016; - nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero quanto al reato di falso in assegno di cui al capo b) contestato al De Vita va rammentato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, trattandosi di assegno superiore a 1000 euro munito di clausola di non trasferibilità. Fondato è anche il primo motivo di ricorso posto che a fronte di una data di consumazione dei fatti indicata in quella anteriore e prossima al dicembre del 2009 la corte di appello avrebbe dovuto prendere atto del decorso del termine di anni 10 per la maturazione della prescrizione per il ritenuto delitto di ricettazione al momento della sua pronuncia del giugno 2023.

Nessun rilievo assume la contestata recidiva semplice:peraltro esclusa in primo grado. Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio anche in relazione al capo a) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, con riguardo al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione. t Roma, 14 febbraio 2024 IL SIGLIE ai Pa iCON (Ar PRESIDENTE ia Petr zellis DEPOWTATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE2 8 F