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Sentenza — n. 8327/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction, upholding aggravating circumstance of disguise and denial of mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals by Lorenzo Sportaro and Davide Turdo against their second-instance conviction for aggravated robbery. The appellants argued for the removal of the aggravating circumstance of disguise and the denial of statutory mitigation due to their confession and positive behavior. The court found the lower courts' reasoning sufficient to establish that the defendants' actions constituted a disguise intended to hinder identification, thereby validating the aggravated penalty and rejecting the mitigation claims.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; Art. 62, n. 6 cod. pen.: The aggravating circumstance of disguise in robbery is established when actions render identification difficult, and statutory mitigation for confession is denied if facts were already ascertained through prior investigations.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated robbery circumstance of disguise statutory mitigation confession utility second instance appeal rapina altri reati traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Sostiene la Corte di appello che l'aggravante del travisamento prevista dall'art. 628, comma terzo, n.1 cod.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
Sostiene la Corte di appello che l'aggravante del travisamento prevista dall'art. 628, comma terzo, n.1 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019
Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPORTARO LORENZO nato a Palermo il 06/02/1973 TURDO DAVIDE nato a Palermo il 04/08/1992 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINAC:CHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dello Sportaro; lette le conclusioni del difensore dello Sportaro, Avv.

IVANA RIGOLI del foro di Palermo, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E D31:RITTO 1. Con sentenza del 14/04/2023 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo emessa con rito abbreviato in data 25/10/2022, con la quale gli imputati appellanti Lorenzo Sportaro e Davide Turdo erano stati condannati alla pena di anni quattro, dieci mesi di reclusione ed euro duemila ciascuno perché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Nell'interesse dello Sportaro si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all'applicazione dell'aggravante del travisamento, tale non potendosi intendere l'aver indossato un berretto di lana, alterazione dell'aspetto in sé inidoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento; al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. peri., nonostante la confessione utile al reperimento della refurtiva; al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare l'ammissione dei fatti e il positivo comportamento processuale. 2.2. Nell'interesse del Turdo sono stati articolati motivi sovrapponibili in relazione all'aggravante del travisamento, riferito al coimputato, al diniego dell'attenuante speciale prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. e delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sostiene la Corte di appello che l'aggravante del travisamento prevista dall'art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen. è sussistente, perché lo Sportaro indossava durante la rapina un berretto di lana, ritenuto idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (sesto foglio della sentenza impugnata). Se è vero che ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo - appunto - a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, è altresì indubbio che di per sé un berretto di lana non copre il viso e non impedisce la visualizzazione dei tratti somatici, trattandosi appunto di un copricapo; dal testo della sentenza impugnata non si rileva altresì che fosse un cappello particolare (ad es. con visiera), usato per nascondere anche parzialmente il volto.

Il giudice di legittimità, tuttavia, deve comunque valutare se la motivazione della sentenza impugnata contenga argomentazioni e accertamenti che siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01). Nel caso di specie, il tribunale, a seguito di accertamento in fatto non oggetto di contestazione, aveva stabilito - sul punto riscontrando il capo d'imputazione - che il Turdo, esecutore materiale della rapina„ aveva non solo il capo coperto con il cappuccio del giubbotto ma anche il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo, alterazione che costituisce travisamento per la sua idoneità a ostacolare il riconoscimento della persona.

Poiché trattasi di circostanza avente natura oggettiva che caratterizza l'azione dei rapinatori (lo Sportaro si tenne comunque a distanza, per cui il travisamento era essenziale per il Turdo) deve ritenersi corretto il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. nel caso di rapina commessa da persona travisata.

4. Manifestamente infondati risultano invece gli ulteriori motivi di ricorso, comuni ai ricorrenti, in quanto, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la corte territoriale ha escluso che vi sia stata una riparazione del danno mediante risarcimento totale ed effettivo, accertando la restituzione di una parte soltanto della refurtiva; ha escluso anche il ravvedimento operoso, ritenendo l'ammissione dei fatti ininfluente al fine dell'accertamento di responsabilità, pacifica a seguito delle indagini che avevano determinato l'arresto. Il diniego della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 62, n.6, cod. pen., è pertanto esente da rilievi di legittimità. Lo stesso dicasi per le circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della personalità negativa degli imputati, desumibile dai precedenti penali e dalle modalità di commissione del reato, considerate efferate.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso i