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Sentenza — n. 8315/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for property occupation due to misrepresentation of facts and lack of sentencing conversion reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and remanded the case for retrial. The lower courts failed to recognize a special cause of non-punishment due to the misrepresentation of the defendant's conduct as 'pervasive' despite no evidence of stable occupation in the record. Additionally, the appellate court omitted reasoning regarding the defense's request to convert the custodial sentence into a pecuniary fine under Article 53 of Law 689/1981. Consequently, the conviction was overturned to allow a new trial where these legal errors can be properly addressed.

Regesto Legislator

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Art. 633, 639-bis, 635 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 53 l. 689/1981: The Court of Cassation may annul a judgment for misrepresentation of evidence or omission of a decisive defense argument, such as a request for sentence conversion, when the lower court relies on factual premises not supported by the trial record.

Parole chiave

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misrepresentation of evidence special cause of non-punishment conversion of custodial sentence property occupation crime omission of defense request remand for retrial pervasive conduct pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 633, first paragraph, Criminal Code
Art. 639-bis, Criminal Code
Art. 635, Criminal Code
Art. 131-bis, Criminal Code
Primo motivo: violazione di legge E! vizio di motivazione anche per travisamento della prova per invenzione o falsificazione in relazione al mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 53, Law 689/1981
Secondo motivo: omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 I.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luigi Joshua Spinelli., è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Primo motivo: violazione di legge E! vizio di motivazione anche per travisamento della prova per invenzione o falsificazione in relazione al mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano
269217; nello stesso senso, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv.
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M.
Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic
689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spinelli Luigi Joshua, nato a Pescara il 20/07/1987 rappresentato ed assistito dall'avv. Gianluigi Amoroso, di fiducia avverso la sentenza in data 07/03/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva con conclusioni scritte in data 22/12/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., //A con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 07/03/202:3, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pescara in data 08/04/2021 che aveva condannato Luigi Joshua Spinelli alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 633, primo comma, 639-bis, 635 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luigi Joshua Spinelli., è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge E! vizio di motivazione anche per travisamento della prova per invenzione o falsificazione in relazione al mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale ha escluso l'applicazione dell'istituto sulla base della pervicacia della condotta. In realtà, in alcuna delle due sentenze di merito, nella parte ricostruttiva del fatto, la condotta dell'imputato viene giudicata come tale con preteso riferimento ad una presunta condotta occupativa stabile, né tale situazione è ricavabile in fatto. Secondo motivo: omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 I. 689/1981, come richiesto in sede di gravame di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è pienamente fondato con riferimento ad entrambi i motivi proposti.

2. In relazione al primo, la sentenza impugnata, dopo aver precisato che "nell'ipotesi di occupazione di beni altrui, lo stato di necessità può trovare applicazione solo per un pericolo attuale e transitorio e non per risolvere in via definitiva la difficoltà di reperire un alloggio", ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in presenza di condotta pervicace. Il dato della "stabilità dell'occupazione abusiva" non trova alcun riscontro processuale, di tal che il sillogismo giudiziale viene espresso attraverso una mera petizione di principio attraverso il ricorso ad una formula apodittica usata per la prima volta solo dal giudice d'appello.

Invero, dalla lettura della sentenza di primo grado non emerge, infatti, alcuna specifica descrizione delle circostanze concrete dell'azione intrusiva idonea a qualificare la condotta realizzata nei termini descritti dalla Corte territoriale; piuttosto, la sentenza di primo grado ha dato conto delle modalità non violente dell'invasione dell'edificio, il cui accesso da parte dell'imputato è avvenuto profittando dell'apertura del balcone, per effetto della rottura del sistema di blocco, frutto di danneggiamento da parte di terzi rimasti ignoti. Peraltro, la sentenza impugnata omette altresì di confutare l'argomento difensivo svolto in sede di gravame secondo cui la famiglia dell'imputato aveva lasciato l'immobile dopo qualche giorno dall'inizio dell'occupazione, per aver ricevuto ospitalità dai propri congiunti.

La riconsiderazione del dato probatorio impone una rivalutazione della fattispecie (unitamente agli altri elementi rappresentati dal ricorrente, quali l'assenza di danneggiamento, le difficoltà economiche dell'imputato, la condizione di precariato abitativo, la necessità di tutela della prole) ai fini dell'eventuale riconoscimento della speciale causa di non punibilità. Invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma prime, lett.

e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente - come accaduto nella fattispecie - rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto cli valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; nello stesso senso, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 3, in. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777).

3. Con il terzo motivo di gravame, la difesa aveva chiesto la conversione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 I. 689/1981, motivandone le ragioni: la Corte territoriale nulla ha statuito ::;u1 punto, limitandosi a confermare il trattamento sanzionatorio. La carenza motivazione sul punto è del tutto ingiustificata, anche considerando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064).

4. Alla pronuncia consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello viciniore di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al