Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding economic incapacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Colucci and Casulli inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The applicants argued that the lower court failed to properly assess their economic conditions and omitted necessary reasoning regarding their intent and roles in the fraud. The court rejected these claims, ruling that the appeals merely proposed alternative interpretations of the facts without providing the specific, concrete evidence required to challenge the economic incapacity assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 165 cod. pen.: Appeals must be grounded in specific factual allegations and legal violations; generic proposals for alternative fact readings or lack of concrete evidence regarding economic incapacity render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COLUCCI FRANCESCO NATO A MOTTOLA IL 01/06/1974 CASULLI TERESA NATA PUTIGNANO IL 24/10/1978 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, SEZ. DISTACCATA DI TARANTO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsI vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni della parte civile costituita, con l'Avv. GIOVANNI GIUSEPPE VINCI, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati, con deposito conclusioni e nota spese; udite le conclusioni del difensore Avv. DONATO SALTUARI, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
E CONS:WERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 28702/2022, con la quale Colucci Francesco e Casulli Teresa sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato ascritto in rubrica (artt. 110, 640 cod. pen.).
2. Colucci e Casulli hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 640-646 cod. pen.; vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica per aver ritenuto la ricorrenza del dolo in riferimento al delitto di cui all'art. 640 cod. pen., atteso il richiamato elemento di programmazione quanto alla truffa all'AGEA basata sulla comunicazione di una somma superiore rispetto a quella effettivamente spettante.
La ricostruzione della Corte di appello è infondata ed erronea, atteso che il primo acquirente, ovvero il Colucci, poteva trasmettere all'Agea solo quanto il produttore aveva comunicato mediante le fatture; la preordinazione di una truffa in tal senso non è configurabile. Gli artifici e raggiri potevano eventualmente essere riferito ad una fase successiva, con necessaria riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 646 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione all'art. 165 cod. pen. con riferimento al Colucci Francesco; il giudice di appello, nel confermare una provvisionale di euro 5000,00, ha omesso di motivare in modo apprezzabile in ordine alle condizioni economiche del Colucci, emergendo dagli atti la condizione di fallito dello stesso e dunque l'impossibilità di adempiere. 2.3.
Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo della ricorrente Casulli in relazione al reato contestato in rubrica; nella sentenza di primo grado è del tutto omessa una motivazione sul ruolo, ricavato semplicemente dal suo legame familiare con il Colucci; la motivazione della Corte di appello sul punto è apodittica, avendo semplicemente affermato che la condotta dei due imputati non può essere frazionata in quanto sorretta dal medesimo intento criminoso.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e manifestamente infondati.5. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, atteso il riferimento della difesa alla posizione di entrambi in ricorrenti quanto alla affermazione di responsabilità in considerazione dell'affermata ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. I motivi non sono consentiti, atteso che si risolvono all'evidenza, e in maniera reiterativa, in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha richiamato dati inequívoci in ordine alla responsabilità ascritta ai ricorrenti (pag.
6. e seg.), ricostruendone ruolo specifico e coinvolgimento, tempi e modi della condotta rispettivamente imputata e grado inequivoco di offensività con condotto coordinata e tesa al raggiungimento del medesimo fine di profitto ingiusto, anche in considerazione della piena attendibilità della persona offesa.
6. Il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del Colucci è manifestamente infondato, oltre che articolato in modo generico ed aspecifico. In tal senso occorre considerare come la Corte di appello abbia correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, sec:ondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'interessato non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento) (Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179-01;
Sez. 6, n. 33696 del 06/04/2017, Binato, rv. 270041-01; Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, E., Rv. 267352-01). E d'altra parte la deduzione della difesa si è sin dall'inizio manifestata nella sua genericità, in mancanza di qualsiasi allegazione ed elemento attuale e non contestabile in ordine alla asserita incapacità economica del ricorrente, non apparendo in tal senso sufficiente il mero richiamo al coinvolgimento nella procedura fallirnentare, non indicata e specificata, anche rispetto al suo complessivo esito.
7. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bramante paolo che si liquidano in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bramante Paolo, che liquida in complessivi