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Ordinanza — n. 8079/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, converting it to a direct appeal to the Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the direct appeal filed by the appellant against the GIP's order rejecting a request for bail. The appellant incorrectly labeled the order as 'genetic' to bypass the GIP, but the court applied the principle of conservation of acts to reclassify the filing as a precautionary appeal. Consequently, the case was converted and remitted to the Tribunal of Catania for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 299, 310, 311 cod. proc. pen.; Direct appeals against non-genetic precautionary measures are inadmissible, but such filings are converted to precautionary appeals under the principle of conservation of acts.

Parole chiave

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precautionary measures direct appeal inadmissibility genetic orders conservation of acts conversion to appeal detention order Cassation procedure revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 299 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha impugnato, in via diretta, "per saltum", l'ordinanza con la quale il G.i.p., ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione.
Art. 310 cod. proc. pen.
pen.), il ricorso diretto (non ammissibile) va, pertanto, qualificato, come appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) e trasmesso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per l'esame.
Art. 311 cod. proc. pen.
Tale ricorso diretto per cassazione non è ammesso, essendo tale forma di impugnazione "per saltum" esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze "genetiche", che dispongono la misura cautelare (Sez.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Per effetto del principio di conservazione degli atti di impugnazione erroneamente denominati dal proponente (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), il ricorso diretto (non ammissibile) va, pertanto, qualificato, come appello cautelare (art.
Art. 94, comma 1-bis, disp. att., cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 024.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso.
art. 299 cod. proc. pen
Il ricorrente ha impugnato, in via diretta, "per saltum", l'ordinanza con la quale il G.i.p., ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione.
art. 311 cod. proc. pen
Tale ricorso diretto per cassazione non è ammesso, essendo tale forma di impugnazione "per saltum" esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze "genetiche", che dispongono la misura cautelare (Sez.
art. 310 cod. proc. pen
pen.), il ricorso diretto (non ammissibile) va, pertanto, qualificato, come appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) e trasmesso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per l'esame.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord. n. 24349 del 24/05/2022
pen., unicamente contro le ordinanze "genetiche", che dispongono la misura cautelare (Sez. 2, Ord. n. 24349 del 24/05/2022, Rv.
Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015
283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv.
Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008
263743 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SAITTA GIUSEPPE, nato a CATANIA il 04/05/1968; avverso l'ordinanza del 02/01/2024, del GIP del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. 21-902/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente ha impugnato, in via diretta, "per saltum", l'ordinanza con la quale il G.i.p., ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione. Tale ricorso diretto per cassazione non è ammesso, essendo tale forma di impugnazione "per saltum" esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze "genetiche", che dispongono la misura cautelare (Sez. 2, Ord. n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Rv. 242221 - 01).

2. Per effetto del principio di conservazione degli atti di impugnazione erroneamente denominati dal proponente (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), il ricorso diretto (non ammissibile) va, pertanto, qualificato, come appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) e trasmesso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per l'esame.

3. Trattandosi di statuizione a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a darne efficace comunicazione all'interessato, secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 024.