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Sentenza — n. 8078/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls detention order due to failure to address long time gap between crime and measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting a request for review of a home detention measure. The defense argued that the significant time lapse since the crime and the defendant's clean record should have negated the need for detention, but the lower court relied solely on a relative presumption of danger without addressing these facts. The Court held that judges must explicitly consider long periods of silence as evidence against the necessity of preventive measures, ruling that the lower court failed to provide a reasoned prognosis of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; In cases involving relative presumptions of preventive needs, a significant time lapse between the alleged offense and the measure must be expressly considered by the judge as an element indicating the absence of such needs, requiring a concrete prognosis of recidivism rather than a mere reliance on the presumption.

Parole chiave

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preventive detention time lapse relative presumption recidivism prognosis home detention Cassazione procedural motivation pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
1.1 Questa Corte ha affermato che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 416bis.1 cod.pen.
Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha posto a fondamento del rischio di recidivanza la sola presunzione relativa connessa all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. sebbene la stessa possa essere superata anche sulla scorta di semplici allegazioni difensive.
Art. 309, comma 7, cod.proc.pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 26 gennaio
Legge 16 aprile 2015, n. 47

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023
(Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv.
Sez. 1, n. 19863 del 04/05/2021
Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020
281273 - 02;Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SELVAGGI LORENZO PIETRO n. a Cassano allo Ionio il 22/3/1975 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 19/7/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letti i motivi nuovi a firma del difensore Avv. Cesare Badolato udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. Cesare Badolato, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di Selvaggi Lorenzo Pietro avverso il provvedimento del Gip che, in data 20/6/2023, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di usura aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Cesare Badolato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 274 lett.

c) e 275 cod.proc.pen. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha posto a fondamento del rischio di recidivanza la sola presunzione relativa connessa all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. sebbene la stessa possa essere superata anche sulla scorta di semplici allegazioni difensive. Nella specie il ricorrente aveva richiamato il notevole lasso temporale (anni quattro, mesi sei) intercorso tra le condotte contestate e l'adozione della misura, lo stato di incensuratezza del Selvaggi, l'assenza di carichi pendenti, l'occasionalità dell' illecito, le modalità esecutive rudimentali, circostanze in ordine alle quali l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare. Quanto all'adeguatezza della misura il difensore sostiene che la motivazione rassegnata dal Tribunale non contiene elementi che consentano di apprezzare l'intensità e il grado dell'esigenza ritenuta. Con i motivi nuovi il difensore ha meglio illustrato e approfondito i profili di doglianza dell'impugnazione principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale cautelare, a fronte della dedotta insussistenza di esigenze cautelari desumibile dalla risalenza temporale della condotta illecita e dall'assenza di precedenti e carichi pendenti, ha argomentato la sussistenza del rischio di recidivanza e l'adeguatezza della misura domiciliare applicata richiamando le modalità esecutive della condotta usuraia con l'evocazione di appoggi nell'ambiente della locale criminalità organizzata e la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. al fine dell'attualità e concretezza del giudizio di pericolosità.

Con particolare riguardo al consistente lasso temporale intercorso tra il fatto e l'adozione della misura autodetentiva il collegio cautelare si è limitato ad argomentare che l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. consente di ritenere attuale e concreto il giudizio di pericolosità "tenuto conto che il tempo trascorso dal fatto rappresenta solo uno degli elementi valutabili per escludere il pericolo di recidiva". Si tratta di un assunto non accompagnato dall'illustrazione delle circostanze che fondano la ritenuta irrilevanza del c.d. tempo silente. 1.1 Questa Corte ha affermato che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale e9-) privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 - 01; n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 - 02;Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv. 279728 - 01).

L'ordinanza impugnata non fornito risposta ai rilievi difensivi sul punto, omettendo di chiarire le ragioni che consentono di attualizzare il pericolo di reiterazione del reato nonostante il tempo trascorso tra la commissione dei fatti addebitati e l'adozione della misura, e di indicare gli elementi che fondano in termini concreti la prognosi di recidiva. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari che tenga conto delle criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 26 gennaio