Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8060/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8060/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Castelvenere Aldo nato a Santa Maria Capua Vetere il 12/10/1977 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 512 c.p, art. 512 c.p; Sentenza — n. 8060/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) c.p.p.), in relazione agli artt. 512 c.p.p., 111, co. 3, 4, e 5 Cost., 6, co.3, CEDU avendo la Corte di appello acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p., le dichiarazioni di Manolache Roxana Stefania senza procedere alle ricerche della donna all'estero sul presupposto che mancava ogni riferimento su una sua possibile residenza in Romania. Sostiene la difesa che tale motivazione non giustificherebbe l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa in quanto l'irreperibilità sopravvenuta della teste, non era oggettiva non essendo esclusa la possibilità di rintracciarla. L'illegittima acquisizione avrebbe dato luogo alla violazione del principio del giusto processo stante l'assenza di contraddittorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine internazionale per truffa denuncia mendace frode alla legge sugli stranieri inganno sull'identità inchiesta per falsità atti procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 512 c.p
b) c.p.p.), in relazione agli artt. 512 c.p.p., 111, co.
art. 512 c.p
3, 4, e 5 Cost., 6, co.3, CEDU avendo la Corte di appello acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p., le dichiarazioni di Manolache Roxana Stefania senza procedere alle ricerche della donna all'estero sul presupposto che mancava ogni riferimento su una sua possibile residenza in Romania.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Castelvenere Aldo nato a Santa Maria Capua Vetere il 12/10/1977 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 15/12/2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua con la quale Castelvenere Aldo era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa.2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge (art. 606 lett.

b) c.p.p.), in relazione agli artt. 512 c.p.p., 111, co. 3, 4, e 5 Cost., 6, co.3, CEDU avendo la Corte di appello acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p., le dichiarazioni di Manolache Roxana Stefania senza procedere alle ricerche della donna all'estero sul presupposto che mancava ogni riferimento su una sua possibile residenza in Romania. Sostiene la difesa che tale motivazione non giustificherebbe l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa in quanto l'irreperibilità sopravvenuta della teste, non era oggettiva non essendo esclusa la possibilità di rintracciarla. L'illegittima acquisizione avrebbe dato luogo alla violazione del principio del giusto processo stante l'assenza di contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Osserva il collegio che i giudici di merito hanno rigorosamente vagliato la sussistenza dei presupposti per procedere alla acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona offesa Manolache Roxana ai sensi dell'art.512 c.p.p., sicchè non si ravvisa alcuna lesione del principio del giusto processo. Sul punto questa Corte ha, di recente, condivisibilmente affermato: "Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, Rv. 283129).

A tale principio si è conformata la Corte di merito che ha dato conto delle ricerche della p.o. Monolache Roxana, effettuate in Italia presso le due residenze della donna e presso gli Istituti penitenziari, ritenendole complete ed esaustive precisando che le ricerche all'estero non erano state effettuate in quanto "mancava ogni riferimento su una possibile residenza della donna in Romania". Ed invero, il solo dato della origine rumena della Manolache in assenza di ulteriori elementi dai quali desumere il suo collegamento con il paese di origine, ha correttamente condotto la Corte di merito ad escludere la possibilità di utili ricerche in Romania, posto che l'obbligo di svolgere ricerche anche nel paese di origine del cittadino straniero, in ossequio alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, non può svolgersi "al buio", ma deve essere correlato alla esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il suo paese di origine, in assenza dei quali le ricerche avrebbero carattere meramente esplorativo. 3.Alla luce delle osservazioni che precedono, ritenuta legittima l'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dalla p.o., deve escludersi la violazione del principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio, principi solo genericamente evocati dalla difesa.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della