Cassation annuls appeal court judgment for lack of reasoning regarding witness reliability and abbreviated trial request denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's judgment, which had reduced sentences for aggravated robbery based on photographic identifications. The defense argued the identifications were unreliable due to linguistic and physical discrepancies, while the prosecution contended the court correctly weighed the evidence. The court ruled that the appellate decision failed to provide specific reasoning for rejecting the defense's arguments on witness credibility and the denial of an abbreviated trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: A judgment is void if it fails to provide specific reasoning for rejecting arguments regarding witness reliability or the denial of procedural rights, necessitating a remand for a reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BOUGATTAOUI BOUZEKRI, nato in Marocco il 01/01/1988; avverso la sentenza del 16/2/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che, nel riportarsi alla memoria scritta già depositata, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. Franco Capuzzo, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 25 maggio 2022, riconosceva le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado per i tre episodi di rapina aggravata contestati (una consumata del 1° maggio 2021 e due tentate del giorno successivo) come commessi in Ferrara, ai danni di tre distinte persone offese.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo quattro motivi, in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello -pur sollecitata da specifico motivo di gravame, con il quale si contestava la scarsissima affidabilità di due riconoscimenti fotografici effettuati in corso di indagini dalle persone offese dei tentativi di rapina descritti ai capi B e C della imputazione, per la indicazione del linguaggio dell'Europa orientale dell'agente e le caratteristiche nosografiche descritte, incompatibili con quelle del soggetto riconosciuto- ritenuto che la identificazione dell'autore dei fatti fosse certa, in ragione delle ricognizioni effettuate (una delle quali ammetteva che l'imputato era stato riconosciuto perché era quello visto in vincoli).
In riferimento alla rapina consumata descritta al capo A, invece, la persona offesa, escussa in dibattimento, non aveva riconosciuto l'imputato, già riconosciuto in fotografia nel corso delle indagini, ma la Corte aveva ritenuto più attendibile il primo riconoscimento fotografico attesa la distanza cronologica (un anno) dai fatti subiti. 2.2. Vizio di motivazione per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in ordine alla dedotta incongruenza di una motivazione che non tiene conto del fatto che anche la descrizione del coltello usato per commettere le rapine non coincideva con quello in sequestro e che nel parallelo processo a carico del ricorrente per altri due episodi di rapina commessi nell'arco di poche ore in Ferrara, la Corte bolognese (sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza qui impugnata) aveva espressamente argomentato sulla concreta possibilità che diversi fossero gli autori dei fatti predatori descritti, gli uni come commessi da persona coincidente con l'imputato (fatto relativo all'arresto in flagranza) e gli altri descritti come commessi da persona di carnagione chiara e con accento orientale europeo. 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ritenuto di applicare la recidiva contestata pur in assenza dei presupposti normativi, stimando come espressione di accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza condotte del tutto disomogenee commesse in precedenza in materia di stupefacenti. 2.4.
I medesimi vizi sono, infine, denunziati con riferimento alla mancanza di motivazione del rigetto dello specifico motivo di appello con il quale era stata dedotta la inosservanza della norma processuale che riconosce il diritto alla scelta del rito abbreviato condizionato alle incombenze istruttorie ritenute necessarie, avendo. il Tribunale negato l'accesso al rito in quanto la richiesta subordinazione era in contrasto con la necessaria speditezza del rito, ma in dibattimento, lo stesso Tribunale, aveva poi ritenuto necessaria l'escussione delle persone offese, che avevano svolto operazioni di riconoscimento in fotografia già nel corso delle indagini preliminari.
3. Con memoria del 26 ottobre 2023 il difensore del ricorrente, notiziato della fissazione del ricorso in settima sezione, ribadiva le ragioni della ammissibilità di tutti motivi, ripercorrendone in sintesi i contenuti. 3.1. Seguivano le conclusioni rassegnate alla odierna udienza pubblica, riportate in epigrafe. COSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi primo, secondo e quarto dei motivi di ricorso sono ammissibili e fondati, il terzo resta assorbito. 1.1. Con il primo ed il secondo dei motivi di ricorso, la difesa si duole della omessa (primo) ed apparente (secondo) motivazione del giudice del controllo di merito sulla decisione di primo grado, non avendo la Corte speso argomenti sul dedotto deficit probatorio circa la corretta identificazione fotografica dell'imputato, atteso anche che questi aveva, sin dal primo contatto con la giurisdizione cautelare, chiesto la ricognizione della sua persona, che avrebbe smentito le tre ricognizioni fotografiche già svolte, dacché tutte le persone offese avevano descritto l'aggressore con caratteristiche nosografiche diverse dalle sue e tutte avevano specificato il linguaggio (est europeo) usato dal rapinatore come indicativo della provenienza dai Paesi dell'oriente europeo; diversa era comunque l'indicazione della capigliatura, dell'altezza, del colore degli occhi, che aveva colpito in particolare una delle persone offese, e della carnagione.
Sul punto la difesa aveva speso argomentazioni concrete con dettagliatissimi motivi di gravame, censurando specificamente il punto della decisione di primo grado che aveva sorvolato sulle discrasie dei "ricognitori" dei fatti sub B e C, mentre aveva giustificato il riconoscimento del tutto negativo della persona offesa del reato sub A con la distanza cronologica (di appena un anno) dalle precedenti dichiarazioni predibattimentali. La difesa aveva altresì evidenziato che altra sezione della medesima Corte di appello aveva, in riferimento ad altra rapina commessa con le stesse modalità, negli stessi giorni, motivato il proscioglimento dello stesso imputato facendo leva proprio sulla inconciliabilità della identificazione dell'autore con un soggetto descritto con una loquela che tradiva la provenienza dall'est europeo, mentre l'imputato (arrestato in flagranza per una delle rapine e descritto per quell'episodio come di carnagione olivastra, di bassa statura e con accento magrebino) è di provenienza magrebina e di carnagione olivastra.
Quella Corte aveva specificamente argomentato la decisione, affermando che in una cittadina sul cui territorio insiste una popolazione residente di 120.000 persone è ben possibile che diverse rapine siano commesse, . con modalità similari .da diversi soggetti; possibilità, questa, che Ja sezione della Corte .oggi impugnata aveva apoditticamente escluso. 1.2. Ugualmente deve ritenersi per il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte rigettato il motivo di appello, specificamente dedicato al tema del respingimento della richiesta di definizione con rito abbreviato condizionato alla ricognizione di persona, senza alcuna argomentazione.
Proprio la istruttoria dibattimentale aveva dimostrato come la richiesta cui era stata condizionata la scelta del rito fosse assolutamente fondata, in quanto persona offesa, escussa in dibattimento non aveva riconosciuto l'imputato quale autore del fatto descritto al capo A. Dunque, l'imputato vantava il diritto (art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato a seguito della sentenza Corte costituzionale, n. 23 del 31 gennaio 1992) ad essere quanto meno ristorato nella misura della sanzione, per la motivazione illogica e processualmente contraddittoria che aveva sorretto la decisione di primo grado di rigettare la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato condizionato.
2. S'impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio -per nuovo giudizio- ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà specificamente argomentare, sia in ordine alle doglianze di merito esposte con i motivi di gravame sui criteri di ritenuta affidabilità della ricognizione fotografica dell'imputato quale autore delle condotte descritte ai capi A, B e C; che in riferimento alla logica sottesa al rigetto della richiesta di definizione del procedimento con i rito abbreviato condizionato alla identificazione di persona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso i